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Stato Civile

NOVITA’

Si avvisano i connazionali che la sezione relativa alle pratiche di stato civile del FAST IT del Consolato di Ginevra è stata disattivata in quanto i documenti caricati sono delle copie, mentre per tali tipi di pratiche sono necessari gli atti in originale da inviare ai Comuni italiani per la trascrizione.

I cittadini italiani iscritti all’AIRE che vogliano far trascrivere nei registri dello Stato civile dei Comuni italiani gli atti di nascita, matrimonio o unione civile, decesso o divorzio sono pregati di seguire le indicazioni presenti nelle singole sezioni della presente pagina web.

Si suggerisce di anticipare via e-mail alla casella statocivile.ginevra@esteri.it i documenti da trascrivere per una prima verifica della completezza e correttezza della documentazione.

 

 

L’Ufficio di Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile del Consolato si occupa, come il Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte.

Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare al proprio Consolato tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero.
Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per poter registrare atti di nascita, matrimonio, decesso, deve prima iscriversi all’A.I.R.E.

Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi articolo 12, comma 11, DPR 396/2000) o al Consolato competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati; la legalizzazione deve essere effettuata in ogni caso dall’ufficio consolare accreditato nello Stato in cui l’atto è stato formato). Gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere, concernenti cittadini italiani, e li trasmettono ai Comuni italiani per la trascrizione.

I documenti di stato civile, se sono rilasciati da Autorità svizzera devono essere trasmessi al Consolato Generale in originale e su formulario internazionale (CIEC ovvero in cinque lingue); se, invece, sono rilasciati da autorità non svizzere e non redatti su formulario internazionale, devono essere legalizzati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero competenti territorialmente in base all’emissione dello stesso documento (es. un documento emesso dalle autorità peruviane deve essere legalizzato dalla Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Peru).

Come detto, i Comuni svizzeri inviano d’ufficio al Consolato Generale gli atti di nascita, matrimonio e morte dei connazionali che posseggono la sola cittadinanza italiana in conformità all’accordo bilaterale del 16 novembre 1966.
Tale servizio non viene offerto per coloro che hanno la doppia cittadinanza (italiana e svizzera). Gli interessati dovranno pertanto provvedere alla consegna degli “originali” degli atti all’Ufficio di Stato Civile del Consolato Generale.

I certificati originali (inclusi i decreti o le sentenze di divorzio) NON vengono restituiti.

L’Ufficio di Stato Civile assiste inoltre i cittadini residenti nella circoscrizione ed iscritti all’A.I.R.E. nell’espletamento delle seguenti pratiche:

  • redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
  • le pubblicazioni per i cittadini che contraggono matrimonio di fronte alle Autorità estere non sono più necessarie (articolo 110 del DPR 396/2000 che abroga il secondo comma articolo 115 del C.C. e Sentenza Consiglio di Stato n. 3105/2007)
  • celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. Si precisa che presso il Consolato Generale di Ginevra non vengono celebrati matrimoni.
  • trasmissione delle istanze per il cambio del nome e del cognome alle prefetture competenti.
  • ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione (se il matrimonio venne celebrato in Italia, la sentenza di divorzio verrà inviata al Comune dove fu celebrato il matrimonio).


Richiesta di certificati

L’Ufficio di Stato Civile emette esclusivamente in favore degli iscritti all’A.I.R.E. in questa circoscrizione consolare le seguenti certificazioni previo versamento delle percezioni consolari previste :

  • certificato di iscrizione nello schedario consolare
  • certificato di iscrizione famiglia nello schedario consolare
  • certificato di cittadinanza
  • certificato di stato civile/di stato libero
  • certificato cumulativo/contestuale per matrimonio da celebrarsi in Italia

A questi si aggiunge il “certificato di capacità matrimoniale” che a differenza dei precedenti va richiesto all’indirizzo e-mail ginevra.certificati@esteri.it.

N.B.: A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (legge 183/2011), dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“.

Il Consolato non è autorizzato e possono invece essere rilasciati esclusivamente dai Comuni italiani i seguenti documenti:

  • certificato o estratto dell’atto di nascita;
  • certificato o estratto dell’atto di matrimonio;
  • certificato o estratto dell’atto di morte;
  • certificato di iscrizione all’A.I.R.E. .

N.B.: il Consolato non rilascia atti di nascita, di matrimonio o di morte. Essi andranno pertanto richiesti ai Comuni competenti. Se la nascita, il matrimonio o il decesso sono avvenuti all’estero, possono essere richiesti sia al Comune straniero oppure al Comune italiano che ne ha curato la trascrizione.

A partire dal 15 novembre 2021, anche i cittadini iscritti AIRE possono richiedere direttamente online diversi certificati, tutti gratuiti, a condizione di avere un’identità digitale (Carta di Identità Elettronica, SPID o Carta Nazionale dei Servizi), unica modalità per i servizi a distanza della pubblica amministrazione italiana.
Il sito al quale e’ necessario connettersi e’ https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/.

Vengono poi rilasciati esclusivamente dai Tribunali italiani i seguenti documenti:

  • certificato penale e carichi pendenti (è il cosiddetto ‘casellario giudiziale’);
  • sentenza di divorzio con passaggio in giudicato.