Per qualsiasi dubbio o informazione o nei casi particolari non disciplinati dalla presenta pagina web, si prega di scrivere a: statocivile.ginevra@esteri.it.
La trascrizione dell’atto di matrimonio e di unione civile
I matrimoni e le unioni civili contratti all’estero per avere valore in Italia devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.
In Svizzera, se uno dei nubendi è di sola cittadinanza italiana, le Autorità locali del Cantone di Ginevra, Vaud e Vallese trasmettono d’ufficio a questo Consolato Generale l’atto di matrimonio o di unione domestica registrata (in Italia unione civile).
In caso di doppia cittadinanza (italiana-svizzera) di entrambi i nubendi, i predetti documenti non vengono trasmessi d’ufficio. Gli interessati dovranno pertanto provvedere ad inoltrare via posta l’originale dell’Estratto dell’Atto di matrimonio redatto su modello internazionale plurilingue CIEC o “dell’Atto dell’unione domestica registrata” accompagnati da apposita istanza di trascrizione e copia dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno dei richiedenti.
In alternativa potrete presentare l’atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).
In conformità a quanto prescritto dalle Autorità elvetiche in materia di esclusività di esercizio di funzioni di stato civile, è fatto divieto alle Rappresentanze diplomatico/consolari straniere in Svizzera di esercitare le predette funzioni. Pertanto, sia i matrimoni che le unioni civili NON possono essere celebrati presso questo Consolato Generale.
Matrimonio in Svizzera
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’A.I.R.E. che intende contrarre matrimonio innanzi alle Autorità locali, non deve rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio, poiché queste non sono richieste dalle Autorità svizzere. (articolo 110 del dPR 396/2000 che abroga il secondo comma dell’articolo 115 del C.C. e Sentenza del Consiglio di Stato n. 3105/07).
La procedura per contrarre matrimonio è interamente sottoposta alla normativa locale, per cui sarà l’ufficiale dello stato civile svizzero ad indicare la documentazione da presentare e l’iter da seguire.
Secondo la legge italiana le donne coniugate mantengono sempre il cognome da nubile, come da atto di nascita.
ATTENZIONE se la donna assume il cognome del marito all’atto del matrimonio in Svizzera, crea una differenza di dati di identità tra quelli registrati nell’anagrafe italiana (che sono gli unici validi per l’Italia e per il Consolato) ed in quella svizzera.
Per qualsiasi certificazione/documentazione amministrativa italiana nonché sui documenti d’identità italiani il cognome di riferimento sarà sempre quello riportato sull’atto di nascita (cognome da nubile).
CAMBIO COGNOME Per ottenere l’aggiunta ufficiale e formale del cognome del coniuge all’anagrafe italiana e sui documenti italiani è necessario presentare istanza di cambio cognome alla Prefettura come previsto dall’articolo 89 del DPR 396/2000.
Il passaporto italiano consente l’annotazione a margine (pagina 4) del cognome del marito, a richiesta dell’interessata. Questa annotazione NON costituisce un cambio di cognome.
Matrimonio all’estero
I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera. Per sposarvi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, vi sarà richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale” (ATTENZIONE: le autorità svizzere generalmente non lo richiedono per i cittadini italiani qui residenti). Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.
Gli Stati che hanno ratificato predetta Convenzione sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.
Il “certificato di capacità matrimoniale” vi sarà rilasciato dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza (se residenti nella nostra circoscrizione consolare da richiedere a ginevra.certificati@esteri.it).
In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale attestazione deve essere richiesta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale si celebra il matrimonio, anche se siete residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.
La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.
Matrimonio in Italia – Richiesta di pubblicazioni matrimoniali (articolo 51, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396)
- I cittadini italiani entrambi residenti in questa Circoscrizione consolare che desiderano contrarre matrimonio in Italia devono fare richiesta di pubblicazioni di matrimonio a questo Consolato Generale.
- Nel caso in cui uno dei due nubendi risiede in Italia, la richiesta di pubblicazioni potrà essere presentata anche solo al Comune italiano di residenza. In tal caso le pubblicazioni di matrimonio saranno richieste dallo stesso Comune.
- Nel caso in cui uno dei due nubendi risiede in altra Circoscrizione consolare, le pubblicazioni saranno effettuate nelle rispettive Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Le pubblicazioni matrimoniali saranno pubblicate sul sito web del Consolato alla pagina Pubblicazioni Albo consolare per un periodo di otto giorni consecutivi.
Il quarto giorno dalle compiute pubblicazioni, la procedura si conclude con l’emissione del “certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio’’ che ha una validità di 180 giorni. Decorso tale termine, per poter contrarre matrimonio, occorrerà ripetere le pubblicazioni.
All’appuntamento dovranno presentarsi entrambi i nubendi muniti del documento di identità. Qualora in casi eccezionali non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.
La delega può anche essere redatta presso l’Ambasciata/Consolato nel Paese di residenza fuori dalla Svizzera.
Procedura pubblicazioni
È possibile richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’indirizzo di posta elettronica statocivile.ginevra@esteri.it almeno 2 mesi prima del matrimonio accompagnata dalla scansione in formato .PDF dei documenti che seguono. Verificata la conformità da parte del competente ufficio consolare, vi sarà richiesto di inviare gli esemplari ORIGINALI degli atti e dell’istanza firmata (scarica il formulario – download) unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento per l’imposta di bollo e la tassa per l’affissione delle pubblicazioni e certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio (vedi tariffe consolari – imposta di bollo).
Documentazione richiesta:
- autocertificazione (scarica il modulo) relativa a cittadinanza, residenza e stato libero, presentata a norma dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- fotocopia dei documenti d’identità dei nubendi dai quali si possa rilevare la firma autografa dei richiedenti;
- se trattasi di matrimonio concordatario (religioso con effetti di stato civile) occorre presentare il modello X – “richiesta pubblicazioni di matrimonio” formulata dal responsabile religioso incaricato (parroco, ministro di culto, etc.)
Nel caso in cui uno dei nubendi è cittadino straniero, occorre presentare la seguente documentazione:
Se l’altro coniuge è cittadino svizzero, dovrà esibire il certificato di capacità matrimoniale (Convenzione di Monaco del 05/09/1980) rilasciato dallo Stato Civile svizzero del luogo di residenza, con indicazione della paternità e maternità. Nel caso in cui tale dato non sia riportato, occorrerà presentare anche l’atto di nascita in formato plurilingue – CIEC.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL NUBENDO DI CITTADINANZA STRANIERA | ||
ATTO DI NASCITA
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Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976:Austria – Belgio – Bosnia e Erzegovina – Bulgaria – Capo Verde – Croazia – Estonia – Francia – Germania – Italia – Lituania – Lussemburgo – Macedonia – Moldova – Montenegro – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Romania – Serbia – Slovenia – Spagna – SVIZZERA – Turchia |
Estratto dell’atto di nascita internazionale su modello plurilingue in originale. |
Per i paesi aderenti alla Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961:Albania – Andorra – Antigua e Barbuda – Argentina – Armenia – Australia – Austria – Azerbaijan – Bahamas – Barbados – Bielorussia – Belgio – Belize – Bosnia-Erzegovina – Botswana – Brasile – Brunei-Darussalam – Bulgaria – Capo Verde- Cina (Hong Kong) – Cina (Macao) – Cipro – Colombia – Costa Rica – Croazia – Corea del Sud – Danimarca – Dominica – Ecuador – El Salvador – Estonia -Federazione Russa – Fiji – Finlandia – Francia – Georgia – Germania – Giappone – Gran Bretagna – Grecia – Grenada – Honduras – India – Irlanda – Islanda -Isole Cook – Isole Marshall – Israele – Italia – Kazakhstan – Kirghizistan – Lesotho – Lettonia – Liberia – Liechtenstein – Lituania – Lussemburgo – Macedonia – Malawi – Malta – Marocco – Mauritius – Messico – Moldova – Monaco – Mongolia – Montenegro – Namibia – Nuova Zelanda – Niue – Norvegia – Oman – Panama – Paesi Bassi – Perù – Polonia – Portogallo – Repubblica Ceca – Repubblica Dominicana – Romania – Saint Kitts and Nevis – Saint Lucia – Saint Vincent and the Grenadines – Samoa – San Marino – Sao Tome e Principe – Serbia – Seychelles – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Sud Africa – Suriname – Svezia – Svizzera – Swaziland – Tonga – Trinidad e Tobago – Turchia – Ucraina – Ungheria – USA – Vanuatu – Venezuela |
Atto/Estratto di nascita in originale con indicazione della maternità e paternità debitamente“apostillato”
L’atto dovrà essere altresì tradotto con “certificato di conformità della traduzione” (timbro “per traduzione conforme”) da richiedere alla Rappresentanza diplomatica-consolare italiana territorialmente competente. In alternativa presso un Tribunale italiano. |
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per tutti gli altri Paesi -> |
Atto/Estratto di nascita in originale con indicazione della maternità e paternità, debitamente legalizzato e tradotto presso la competente Rappresentanza diplomatica consolare italiana. |
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“NULLA OSTA” MATRIMONIO |
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980:
Austria – Germania – Grecia – Italia – Lussemburgo – Moldova – Paesi Bassi – Portogallo – Spagna – SVIZZERA – Turchia |
Certificato di capacità matrimoniale in originale |
Per i paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968: Austria – Cipro – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Liechtenstein – Lussemburgo – Norvegia – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Repubblica Ceca – Repubblica Moldova – Regno Unito – Romania – Spagna – Svezia -Svizzera – Turchia |
Attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. L’attestazione può essere richiesta anche |
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per tutti gli altri Paesi -> |
Attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. L’attestazione può essere richiesta anche alla competente Rappresentanza straniera in Italia. In tal caso sarà necessaria, laddove previsto, la legalizzazione presso una Prefettura italiana. |