Riconoscimento in Italia di sentenze emesse nei cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese.
La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori, per le quali si invita a consultare l’apposita sezione dedicata.
I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
al Comune italiano, direttamente dall’interessato; oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Le sentenze emesse dai Tribunali di Ginevra, Vaud e Vallese sono riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento giudiziario.
Il connazionale interessato a far riconoscere in Italia la sentenza di divorzio dovrà seguire attentamente la procedura indicata al seguente link.
La scansione in formato .PDF della documentazione da trasmettere in Italia dovrà essere anticipata per e-mail al seguente indirizzo statocivile.ginevra@esteri.it unitamente all’istanza di registrazione della sentenza ( clicca qui ) accompagnata da copia del documento d’identità da cui sia rilevabile la firma e del permesso di soggiorno del richiedente
Verificata la conformità da parte del competente ufficio consolare, sarà richiesto di inviare gli esemplari ORIGINALI dei documenti e dell’istanza firmata accompagnata da copia del documento d’identità e del permesso di soggiorno del richiedente, per posta ordinaria (qualora sia necessaria la conferma di ricezione della documentazione da parte del Consolato, si suggerisce di inviare la documentazione con raccomandata).
I documenti originali NON verranno restituiti: l’originale della sentenza e la traduzione saranno inviate in Italia via PEC (Posta Elettronica Certificata) e gli atti cartacei originali rimarranno nel fascicolo del connazionale presso il Consolato.
Avvertenza: si informano i connazionali che, nel caso la suddetta documentazione pervenga a questo Ufficio incompleta o errata, la pratica non verrà processata e i documenti verranno restituiti all’interessato che abbia incluso nella documentazione anche una busta pre-affrancata.