Trascrizione di atti/sentenze (es. divorzio) in Italia e loro traduzione
Gli atti di stato civile svizzero hanno efficacia nell’ordinamento italiano solo se sono trascritti nel Comune italiano di iscrizione AIRE dell’interessata/o.
Le sentenze (es. divorzio) del giudice svizzero hanno efficacia nell’ordinamento italiano solo se sono trascritti nel Comune italiano di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio.
La trascrizione avviene di norma su richiesta dell’interessata/o, per il tramite di questo Consolato.
NB: solo per alcune sentenze, come ad es. il divorzio, l’interessata/o può eventualmente chiedere la trascrizione direttamente al proprio Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio. Nel caso in cui si volesse chiedere la trascrizione direttamente al Comune italiano, si suggerisce di prendere contatti con il relativo Ufficio di stato civile.
Gli atti e le sentenze svizzere sono relativamente semplici da trascrivere perché Italia e Svizzera aderiscono alle principali Convenzioni internazionali per facilitare gli scambi di atti pubblici e perché non servono decisioni del giudice (delibazione).
NB: fanno eccezione le decisioni del giudice svizzero in materia di adozione – contattare l’Ufficio di stato civile alla casella mail seguente: statocivile.ginevra@esteri.it.
La richiesta di trascrizione da presentare in Consolato va preparata con alcune attenzioni:
A) Atti di stato civile formati in Svizzera (es. nascita, matrimonio, morte, ecc.)
Da presentare a questo Consolato su modello plurilingue (cosi detto CIEC), non serve la traduzione o legalizzazione. Gli atti di nascita da genitori di cui almeno uno solo italiano vengono inviati direttamente dal Comune svizzero a questo Consolato, che procede all’invio al Comune italiano per la trascrizione. Si suggerisce, in ogni caso, di verificare con il Consolato (statocivile.ginevra@esteri.it) l’avvenuta ricezione – da parte del Consolato – dell’atto di nascita in questione.
B) Atti di stato civile NON formati in Svizzera.
Per presentare a questo Consolato atti formati fuori dalla Svizzera, da trascrivere in Italia (anche per dossier come le richieste di cittadinanza), si deve innanzitutto verificare se sia necessaria la loro legalizzazione (o l’apposizione dell’Apostille). A tale fine, bisogna consultare il sito del Consolato italiano con sede nel Paese in cui è stato redatto l’atto.
Inoltre un atto NON formato in Svizzera, se non in italiano, andrà tradotto (a meno che non si tratti di un atto plurilingue del tipo ‘CIEC’, vedi lett. A).
La traduzione può avvenire nel Paese in cui è stato redatto l’atto, oppure in Svizzera (vedasi indicazioni alla lettera C punto 3), o ancora con traduzione asseverata da un traduttore giurato presso qualsiasi Tribunale italiano.
Per ulteriori informazioni riguardo la legalizzazione dell’atto e della sua traduzione, qualora effettuata nel Paese dove l’atto è stato redatto, occorre rivolgersi alla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana territorialmente competente.
Vengono accettate solo le traduzioni dirette, ossia senza doppi passaggi (traduzione diretta: dal portoghese all’italiano/traduzione indiretta: portoghese/francese, francese/italiano).
C) Atti giudiziari (es. divorzio) svizzeri
Le sentenze svizzere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
- al Comune italiano, direttamente dall’interessata/o;
- oppure a questo Consolato (sentenze emesse nei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese).
Il connazionale interessato a far trascrivere e quindi riconoscere in Italia tale sentenza dovrà:
- chiedere al Tribunale competente (Ginevra, Vaud o Vallese) la sentenza definitiva e passata in giudicato (“Jugement définitif et exécutoire”). La sentenza deve essere in copia conforme all’originale e nella forma integrale;
- sulla sentenza dovrà essere apposta la legalizzazione o “APOSTILLE” rilasciata sulla base della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Questo timbro viene apposto dai seguenti uffici:
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- Per il Cantone di GINEVRA : Office cantonal de la population et des migrations – Service de l’Etat civil et des légalisations (Route de Chancy 88, 1213 Onex – 3° piano – lun/mar/gio/ven dalle 7 :30 alle 13 :30, mer dalle 9 alle 16 :30 – tel : 022 546 48 64)
- Per il Cantone di VAUD: Bureau des légalisations, Préfecture de Lausanne (Place du Château 1 1014 Lausanne, Tel: 021.316.41.11 – lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 vendredi de 8h à 15h30 sans interruption);
- Per il Cantone VALLESE: Chancellerie d’Etat (Légalisations – Palais du Gouvernement – Place de la Planta 3 – 1950 Sion, ouvert du lundi au jeudi: de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, le vendredi: de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00);
- Vengono accettate solo le traduzioni dirette, ossia senza doppi passaggi (traduzione diretta: dal tedesco all’italiano/traduzione indiretta: tedesco/francese, francese/italiano).
Ove utile, questo Consolato Generale dispone di una lista di traduttori a cui ci si può rivolgere
Perché la traduzione effettuata in Svizzera sia utilizzabile per la trascrizione in Italia è necessario che:
- il traduttore dichiari espressamente che la traduzione è conforme all’originale (con indicazione della lingua dalla quale è stata effettuata la traduzione: es dalla lingua francese all’italiano);
- occorre fare legalizzare la firma del traduttore da un notaio svizzero;
- il notaio deve indicare espressamente la qualifica di ‘traduttore’ del firmatario;
- la firma del notaio deve essere legalizzata dalla competente autorità statale con Apostille, possibilmente in lingua italiana.
NB: in caso di traduttore giurato a Ginevra non occorre la legalizzazione da parte del notaio, la legalizzazione della firma del traduttore e l’Apostille sulla sentenza vengono effettuate entrambe dalla Repubblica del Cantone di Ginevra.
D) Atti giudiziari non formati in Svizzera (es. in caso di divorzi avvenuti in altri Paesi esteri diversi dalla Svizzera)
In caso di Atti giudiziari non formati in Svizzera, occorre preliminarmente verificare se sia necessaria la loro legalizzazione o l’apposizione dell’Apostille. A tale fine, si consiglia di consultare il sito del Consolato italiano con sede nel Paese in cui è stato redatto l’atto.
In alternativa, per la sola traduzione si veda la lettera C punto 3.