Scheda informativa per chi è sottoposto a tutela/curatela generale/curatela con privazione dei diritti civili ai fini del rilascio di passaporti e carte d’identità
Ai sensi degli artt. 64 – 66 della Legge n. 218/1995 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218), le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari e amministrativi stranieri che statuiscano condizioni di inabilitazione o interdizione o prevedano l’istituzione di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno, sono immediatamente riconosciuti nell’ordinamento italiano e non sono quindi necessari ulteriori adempimenti ai fini della loro efficacia, fermi restando rispettivamente:
– per le sentenze, il rispetto delle condizioni di cui all’art. 64, comma 1, lett. a) – g);
– per gli altri provvedimenti, giudiziari e amministrativi, la non contrarietà all’ordine pubblico e il rispetto dei diritti essenziali della difesa (artt. 65 e 66).
Pertanto, questo Consolato Generale deve verificare che il provvedimento che statuisce condizioni di inabilitazione o interdizione o prevede l’istituzione di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno sia definitivo ed esecutivo, correttamente apostillato e tradotto.
Tale provvedimento sarà:
- annotato sul passaporto;
- trasmesso dal Consolato Generale al Comune italiano di iscrizione AIRE del richiedente ai fini dell’annotazione/trascrizione della sentenza o del provvedimento straniero da parte dell’Ufficiale di stato civile (art. 49 del DPR 396/2000), ove non fosse già stato oggetto di annotazione/trascrizione.
Alla luce di quanto sopra, ai fini del rilascio del passaporto e/o della carta d’identità elettronica ai cittadini italiani iscritti all’AIRE in questa circoscrizione consolare e sottoposti a tutela/curatela generale/curatela con privazione dei diritti civili secondo le norme dell’ordinamento svizzero, le procedure operative da seguire sono le seguenti:
1) almeno una settimana prima dell’appuntamento per il rilascio del documento di identità, il tutore/curatore invia al Consolato Generale d’Italia a Ginevra per posta ordinaria o raccomandata, o via PEC (posta elettronica certificata), o con consegna a mano da protocollare in archivio:
– istanza di trascrizione della sentenza istitutiva della tutela o curatela/del provvedimento di nomina del tutore o curatore (scaricabile qui https://consginevra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/moduli-e-certificati/ );
– copia del documento di identità del curatore/tutore;
– copia del precedente documento d’identità del cittadino/a italiano/a sottoposto a curatela;
– originale oppure copia conforme all’originale del provvedimento giudiziario o amministrativo svizzero che ha disposto la tutela/curatela, passato in giudicato (“Jugement définitif et exécutoire”). Sulla sentenza/sul provvedimento di nomina del curatore dovrà essere apposta la legalizzazione o “APOSTILLE” rilasciata sulla base della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
– la sentenza/il provvedimento di nomina del curatore deve essere tradotta/o e sulla traduzione deve essere apposta l’Apostille. Nel caso in cui la traduzione NON sia effettuata da un traduttore giurato a Ginevra, occorre il passaggio dal notaio ai fini della legalizzazione della firma del traduttore. Ulteriori informazioni concernenti la traduzione e l’Apostille sono disponibili in questa pagina https://consginevra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/trascrizione-di-atti-sentenze-es-divorzio-in-italia-e-loro-traduzione/
2) gli operatori consolari analizzano la documentazione prodotta dal curatore e verificano il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 64 – 66 della Legge n. 218/1995;
3) l’ufficio passaporti verifica che il tutore/curatore assista in presenza il cittadino/a italiano/a in Consolato per tutta la procedura amministrativa per il rilascio del passaporto e/o della carta d’identità elettronica, compreso al momento del rilascio;
4) al momento del rilascio del passaporto, l’ esistenza della tutela/curatela ed il nome del curatore verranno indicati su una pagina del passaporto stesso.
Curatela senza privazione dei diritti civili
In caso di curatela senza privazione dei diritti civili ex artt. 393, 394.1 e 395 del cod. civ. svizzero, il giorno dell’appuntamento per il passaporto e le carte di identità i connazionali devono consegnare a mano l’originale o la copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del curatore (non è necessaria né la traduzione né l’apostille) e copia della carta di identità del curatore.
Casi di dissenso – Decreto consolare di autorizzazione al rilascio del passaporto
La Console Generale emetterà un Decreto consolare di autorizzazione al rilascio del passaporto esclusivamente nelle ipotesi di istanza presentata da un genitore senza l’assenso dell’altro genitore o da un richiedente senza l’assenso del tutore, del curatore o di altra persona diversa che eserciti l’affidamento, in funzione sostitutiva di questi ultimi ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, d.lgs. n. 71/2011. In tali casi, il genitore/richiedente – oltre ai documenti indicati al punto 1 – dovrà trasmettere al Consolato l’istanza (formulario disponibile nella Sezione dedicata alla Modulistica Passaporti https://consginevra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/altri-servizi/minisito-passaporti/modulistica-passaporti/ ) indirizzata alla Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare.