Essa è gestita dal Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dai consolati/cancellerie consolari all’estero.
Tutti i cittadini italiani che trasferiscono all’estero la loro residenza per un periodo superiore a un anno devono, entro 90 giorni dalla data di arrivo nel Paese di destinazione, rendere apposita dichiarazione presso l’Ufficio consolare competente territorialmente , allegando documentazione che comprovi la residenza nella circoscrizione consolare di appartenenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero (documenti, certificati, attestati, atti notarili ecc.), nonché per l’esercizio del diritto di voto all’estero.
L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui gli Uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).
Tutte le pratiche relative all’AIRE sono GRATUITE.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 25 marzo 2019 n. 22, l’iscrizione all’AIRE decorre dalla data di presentazione della domanda al Consolato, purché completa.
Chi deve iscriversi all’A.R.I.E.
Devono iscriversi:
- i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un periodo superiore a un anno (Essi si devono iscrivere entro 90 giorni dall’arrivo all’estero);
- le persone nate all’estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita;
- le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.
- NB per gli stagionali in Svizzera titolari di permesso L, se di fatto risiedono continuativamente in Svizzera, l’iscrizione è obbligatoria;
La richiesta d’iscrizione all’Aire deve essere presentata dal cittadino anche per gli eventuali membri del nucleo familiare con lui residenti (coniuge, figli minori).
I cittadini MAGGIORENNI, anche se conviventi con i propri genitori, devono presentare singolarmente la richiesta d’iscrizione AIRE.
Chi non deve iscriversi all’A.R.I.E.
Non devono iscriversi all’AIRE:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali. NB per gli stagionali in Svizzera titolari di permesso L, se di fatto risiedono continuativamente in Svizzera, l’iscrizione è obbligatoria, v. sopra;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come ci si iscrive all’A.R.I.E.
La procedura d’iscrizione all’A.I.R.E. DEVE ESSERE EFFETTUATA SUL PORTALE “FAST-IT” presente sul nostro sito web, registrandosi con utenza e password. (leggere le istruzioni tecniche per la registrazione al portale e l’iscrizione all’AIRE).
La stessa procedura vale anche per chi proviene da altri Cantoni o da altri paesi.
L’iscrizione all’AIRE tramite FAST-IT è una modalità automatizzata che riduce al minimo errori di digitazione o l’invio di domande incomplete che assicura una più veloce trattazione della richiesta. Per iscriversi bisogna riempire i campi predefiniti e allegare sul portale copia leggibile dei seguenti documenti:
- Modulo “Dichiarazione sostitutiva/modulo d’iscrizione all’A.I.R.E.”, generato automaticamente dalla piattaforma FAST-IT debitamente compilato IN TUTTI I CAMPI e firmato, (dovrà essere scaricato, stampato, firmato, scansionato e caricato sulla piattaforma).
- Copia di un documento d’identità in corso di validità (passaporto, carta d’identità italiana o svizzera o di altro Stato) fronte-retro di TUTTI i membri del nucleo familiare.
N.B. L’iscrizione all’A.I.R.E. dei cittadini italiani nati all’estero o degli stranieri che hanno acquisito all’estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile del Comune competente, dell’atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza (vedasi “Guida per gli Italiani all’estero” del Ministero dell’Interno).
Qualora in possesso di carta di identità con estremi di trascrizione dell’atto di nascita, è preferibile allegare quest’ultima.
3. Documenti comprovanti la stabile residenza nella circoscrizione consolare di tutto il nucleo familiare:
- copia del permesso di soggiorno (B, C) aggiornato con il nuovo indirizzo di residenza;
- copia del permesso L (solo se già rinnovato per un periodo superiore a 12 mesi o corredato da copia del contratto di lavoro da cui risulti in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore ai 12 mesi) aggiornato con il nuovo indirizzo di residenza;
NB: Nel caso di possesso di nuovo permesso di soggiorno plastificato, allegare anche copia di una qualsiasi utenza (es. assicurativa, contratto affitto casa, telefonica, elettrica) o certificato di domicilio (“Attestation d’établissement”) non più vecchio di sei mesi rispetto alla data di inoltro della domanda e necessario per coloro che fossero in possesso della doppia cittadinanza italiana e svizzera;
- carte de légitimation (in caso di prima iscrizione A.I.R.E. con scadenza superiore a un anno o corredata da copia del contratto di lavoro da cui risulti in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore ai 12 mesi) e copia dell’iscrizione all’anagrafe locale (“Attestation d’établissement”);
- copia della carta di identità/passaporto svizzero se si è in possesso anche della cittadinanza svizzera.
Per chiarimenti e richieste di assistenza, si prega di scrivere al seguente indirizzo email: ginevra.aire@esteri.it
Consigli per la scansione e l’upload di documenti mediante il portale Fast-It
Il sistema di upload del sito respinge qualsiasi allegato di dimensioni superiori a 1.0 MB (o 1024KB). Del resto non è necessario utilizzare lo scanner al massimo della potenzialità per ottenere una versione digitale del documento da inviare.
Come convertire in digitale un documento cartaceo nel migliore dei modi:
- In generale lo scanner può essere impostato con i seguenti parametri: Risoluzione: 200 dpi
- Una risoluzione da 150 dpi a 200 dpi di solito offre una immagine di buona qualità che permette una lettura ed una stampa sufficientemente fedele ed accurata rispetto al documento originale.
- Colore: scala di grigi (grayscale) (NON usare colore se non è espressamente richiesto)
- Formato: jpeg o pdf consigliati
In questo modo si otterrà un documento molto più leggero ma sempre perfettamente leggibile e stampabile.
Iscrizione variazione/minorenni
Per l’iscrizione all’A.I.R.E. di figli minori non conviventi con entrambi i genitori occorre che:
- L’istanza sia sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- Che essa sia corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i fir-matari anche se inviata per posta o per via telematica.
In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere comunque integrata con le spiegazioni del mancato consenso (la documentazione andrà consegnata personalmente su appuntamento o per posta ordinaria).
Qualora l’interessato non possa fornire il consenso dell’altro genitore, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornire evidenza documentale della situazione dichiarata.
Qualora l’interessato dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso o di mero disinteresse, dovrà fornire le ultime coordinate conosciute dove risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.
Iscrizione A.I.R.E. di un neonato
Se un neonato nasce in Svizzera e risiederà all’estero con entrambi i genitori o con un solo genitore, straniero o italiano, l’iscrizione A.I.R.E. del neonato verrà effettuata automaticamente con la richiesta di trascrizione della nascita senza necessità di presentare un’iscrizione A.I.R.E.;
Variazione e aggiornamento dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune, tramite l’Ufficio consolare, tutte le modifiche dello stato civile (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte ecc., si prega di consultare la sezione di stato civile ) e le variazioni indirizzo.
La variazione DEVE essere comunicata tramite il portale FAST-IT, già utilizzato per l’iscrizione AIRE, con la stessa utenza e password.
Qualora l’iscrizione sia avvenuta utilizzando altri mezzi (email, posta, ..), occorre registrarsi al portale e richiedere l’”Associazione Online” (leggere le istruzioni tecniche per l’associazione online).
Nel portale sarà generato un modulo di “Comunicazione cambio residenza” da stampare, firmare, e ricaricare come allegato nel Fast-it. (leggere le istruzioni tecniche per il cambio d’indirizzo)
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consente all’Ufficio consolare di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia e all’estero, incluso il voto per corrispondenza, e il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
Cancellazione dall‘A.I.R.E.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito del rimpatrio. ( prima di lasciare la circoscrizione consolare, il cittadino dovrà segnalare al Consolato l’intenzione di rimpatriare seguendo le istruzioni riportate nella sezione RIMPATRIO e dopo il rimpatrio il cittadino ha l’obbligo di recarsi presso il comune italiano di nuova residenza e dichiarare il proprio arrivo);
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita, per mancata restituzione delle cartoline elettorali, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Richiesta di trasferimento dell’iscrizione A.I.R.E. presso altro comune italiano
In alcuni casi, previsti espressamente dalla normativa, i connazionali già iscritti all’AIRE di un Comune possono richiedere il trasferimento dell’iscrizione ad altro Comune.
Il trasferimento di iscrizione AIRE è pertanto previsto esclusivamente in due casi:
– nel comune di iscrizione A.I.R.E. o di residenza in Italia (APR) del coniuge o figli minorenni (ai sensi dell’art. 2 comma 1 capoverso b della legge 27.10.1988 e Circolare MIACEL n. 5 del 16.04.1993); scarica il formulario
– nel comune di nascita (ai sensi dell’art. 6 della legge 16 gennaio 1992 n. 15). scarica il formulario
La richiesta deve essere inviata per posta ordinaria, accompagnata da copia del documento d’identità dell’interessato.
Normativa
La Legge n. 470/88 prevede, all’art. 2, comma 1, let. b), il trasferimento dall’AIRE di un comune all’AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell’interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l’iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R. Al riguardo deve essere precisato che, come specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 5/93,”Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”. L’altra possibilità di trasferimento da AIRE in altra AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all’art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune.. La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta d’iscrizione per trasferimento della residenza all’estero. |
Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo email: ginevra.aire@esteri.it