Per richiesta di un appuntamento per l’erogazione di un servizio notarile si invita ad inviare un e-mail alla seguente casella postale elettronica: notarile.ginevra@esteri.it
Si invita ad indicare nell’email la tipologia di atto da stipulare, che resta sotto la totale responsabilità del cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare, sotto il profilo della valutazione in termini di appropriatezza ed efficacia dell’atto stesso.
Le richieste di appuntamento con motivazioni generiche e che non specificano l’atto richiesto non saranno prese in considerazione ai fini della fissazione di un appuntamento.
Si sottolinea che l’ufficio notarile del Consolato non è un ufficio legale, pertanto non si fornisce consulenza legale sulla tipologia di atti notarili da stipulare in ordine alla risoluzione di complesse situazioni contrattuali o successorie o sulla loro convenienza economica.
È fortemente raccomandato l’invio in formato word del testo dell’atto da stipulare insieme a tutta la documentazione necessaria per l’atto stesso, inclusa copia dei documenti di identità in corso di validità, del permesso di soggiorno e del codice fiscale di tutte le persone citate nell’atto.
Le bozze di procura già predisposte da notaio, legale di fiducia o professionista potranno essere anticipate per email all’indirizzo: notarile.ginevra@esteri.it
Il servizio notarile erogato dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra è dedicato prioritariamente ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE in questa circoscrizione consolare che comprende i Cantoni di Ginevra, Vaud e Losanna.
Responsabile del Servizio Notarile: Vice Console Dott. Calogero Massimiliano CAPUTO
La normativa di riferimento per l’esercizio di funzioni notarili da parte degli uffici consolari è la seguente
L’art. 28 del DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011 n. 71 stabilisce quanto segue: Funzioni notarili 1. Il capo dell’ufficio consolare esercita, secondo le modalità e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili in loco. 3. Non è necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini. |
Il giorno dell’appuntamento presentarsi muniti di documento di riconoscimento, permesso di soggiorno, codice fiscale.
Si ricorda che per i seguenti atti:
- atto notorio in forma pubblica
- procura a donare
- procura per accettazione di donazione
sono richiesti due testimoni, non dipendenti del Consolato, che devono essere:
- cittadini italiani
- maggiorenni
- né parenti, né affini, né coniugi delle parti
PROCURA
La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).
Le procure si dividono in due categorie:
- procure generali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione totale di tutti i suoi affari e beni, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato;
- procure speciali: con questi atti l’interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.
Revoca
Il diritto italiano prevede che tutti gli atti notarili, quindi anche le procure e le revoche di procure, siano registrati. La revoca di una procura deve essere effettuata rispettando le stesse modalità attraverso le quali essa è stata conferita. Se, ad es., all’atto da revocare presenziarono dei testimoni, alla revoca di tale atto dovranno, non diversamente, intervenire due testimoni.
AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per “dichiarazione sostitutiva di certificazione” si intende “il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f)” che definisce “certificato il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.
Essa rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi dell’Unione Europea.
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.
Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’autocertificazione può essere sostitutiva di normali certificazioni, si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
- adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
- cittadinanza;
- codice fiscale o partita IVA;
- data e luogo di nascita;
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- esistenza in vita;
- godimento dei diritti politici;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- nascita del figlio;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- qualità di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di vivenza a carico;
- qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
- qualifiche professionali;
- residenza;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- stato di celibe, coniugato o vedovo;
- stato di famiglia;
- titoli di abilitazione;
- titoli di aggiornamento;
- stato di disoccupazione;
- titoli di formazione;
- titoli di qualificazione tecnica;
- titoli di specializzazione;
- titoli di studio acquisiti;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Casi in cui l’autocertificazione non è mai ammessa
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità all’Ue;
- marchi;
- brevetti.
Modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione
La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si può fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.
Inoltre, è possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.
ATTI NOTORI
Gli interessati possono ricorrere all’autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la possibilità di attestare la conformità all’originale di una pubblicazione.
La dichiarazione sostitutiva di atti notori può essere fatta dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l’amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
Validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.
Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).
Casi in cui la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ai cittadini
Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento.
La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.
Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
Documenti di riconoscimento e di identità
In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità:
- il passaporto;
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
Autentica di firma presso i notai svizzeri
Si ricorda che l’AUTENTICA DI FIRMA di un notaio svizzero, anche su procure speciali, è riconosciuta in Italia. La procura da firmare deve essere predisposta in forma di “SCRITTURA PRIVATA” dal tuo notaio in Italia.
COME RICERCARE UN NOTAIO SVIZZERO:
Il sito dei notai attivi in Svizzera romanda propone una ricerca per cantone e/o luogo di residenza: https://www.notaires.ch/
- Cantone di Ginevra:https://notaires-geneve.ch/fr/liste-des-notaires
- Canton Vaud: https: www.notaires.ch/associations/vaud
- Cantone Vallese: https: www.notaires.ch/associations/valaisindicando nella ricerca il luogo di residenza.
Apostille
Si ricorda che la « PROCURA SPECIALE » o « DELEGA » o « DICHIARAZIONE » ha validità in Italia solo se munita di « APOSTILLE » prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 (“Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri”) che è stata firmata e ratificata da moltissimi Stati, tra cui l’Italia e la Svizzera.
L’Apostille viene apposta dall’ufficio cantonale competente, ecco gli indirizzi:
- Cantone di Ginevra – Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil et légalisations, CP 2265, 1211 Genève 2, telefono: +41 (0)22 546 48 64, email: legalisations.ocpm@etat.ge.ch Orario d’apertura: da lunedì a venerdì – dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Tariffa: CHF 30.00 per legalizzazione semplice o apostille; CHF 5 per copia certificata conforme.
- Canton Vaud – Préfecture de Lausanne, Bureau des légalisations, Place du Château 1, 1014 Lausanne, telefono: +41 (0)21 316 41 11, email: préfecture.lausanne@vd.ch Orario d’apertura: da lunedì a giovedì – dalle ore 8.30 alle ore 12.00 / dalle ore 13.30 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Tariffa: CHF 30.00 per documento.
- Canton Vallese – Chancellerie d’Etat du Canton du valais, Légalisations, Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3, 1950 Sion, telefono: +41 (0)27 606 20 20, email: chancellerie-accueil@admin.vs.ch Orario d’apertura: da lunedì a giovedì – dalle ore 8.30 alle ore 11.30 / dalle ore 14.00 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 / dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tariffa: CHF 15.00 per legalizzazione o apostille.