AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni : cognomi o nomi RIDICOLI o VERGOGNOSI o che RIVELANO ORIGINE NATURALE.
In nessun caso puo’ essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Secondo la legge italiana le donne coniugate mantengono sempre il cognome da nubile, come da atto di nascita.
ATTENZIONE se la donna assume il cognome del marito all’atto del matrimonio in Svizzera, crea una differenza di dati di identità tra quelli registrati nell’anagrafe italiana (che sono gli unici validi per l’Italia e per il Consolato) ed in quella svizzera.
Per qualsiasi certificazione/documentazione amministrativa italiana nonché sui documenti d’identità italiani il cognome di riferimento sarà sempre quello riportato sull’atto di nascita (cognome da nubile).
Il passaporto italiano consente l’annotazione a margine (pagina 4) del cognome del marito, a richiesta dell’interessata. Questa annotazione NON costituisce un cambio di cognome.
CAMBIO COGNOME Per ottenere l’aggiunta ufficiale e formale del cognome del coniuge all’anagrafe italiana e sui documenti italiani è necessario presentare istanza di cambio cognome alla Prefettura, secondo la procedura di seguito indicata.
COMPETENZA A PROVVEDERE: la competenza a provvedere sulle domande e’ riservata unicamente in Italia al PREFETTO della PROVINCIA nel luogo di residenza o di trascrizione dell’atto di nascita del richiedente. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sara’ autorizzato con DECRETO del PREFETTO.
RICHIEDENTI: le domande possono essere presentate solo da cittadini ITALIANI.
Procedura
La domanda può essere inoltrata direttamente alla Prefettura competente o tramite questo Consolato Generale anticipando tutta la documentazione in formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica statocivile.ginevra@esteri.it.
Una volta esaminata la documentazione con esito positivo, sarete richiesti di trasmettere la documentazione ORIGINALE via posta ordinaria unitamente a:
- ricevuta di pagamento della prevista tassa (vedi tariffe consolari – imposta di bollo);
- istanza scaricabile dal sito della prefettura di competenza accompagnata da copia del documento d’identità italiano in corso di validità e da cui sia rilevabile la firma del titolare;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione scaricabile dal sito della prefettura;
- dichiarazione di assenso da parte dei co-interessati per i maggiorenni;
- documentazione utile per motivare la richiesta;
- in caso di minorenni, la richiesta e la relativa documentazione dovrà essere presentata e sottoscritta da entrambi i genitori;
- documentazione originale di cambio del nome e/o cognome effettuato in Svizzera, debitamente apostillata presso la Cancelleria di Stato competente;
- dichiarazione di assenza dei carichi pendenti e mancanza di pregiudizio;
- qualora si sia in possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana, certificato del casellario giudiziale in originale rilasciato dall’Autorità straniera del Paese di cui si è cittadini.
Su richiesta della prefettura interessata potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione.
Il richiedente riceverà dal Prefetto, per il tramite del Consolato, il decreto di autorizzazione all’affissione del cambio o modifica di nome o cognome. Se la domanda è stata inoltrata direttamente dall’interessato presso la Prefettura, il Consolato provvederà comunque alla notificata all’interessato/a.
In seguito, il Consolato Generale procede all’affissione del decreto per trenta giorni sull’Albo Consolare per consentire eventuali opposizioni, previste dalla normativa (articolo 84 e succ. d.P.R. 396 del 2000).
Al termine dell’affissione, questo Consolato Generale, restituisce al Prefetto un esemplare del predetto decreto con una relazione attestante l’avvenuta affissione.
L’interessato riceverà dunque, o direttamente dalla Prefettura o per il tramite del Consolato, il decreto definitivo di autorizzazione del cambio o della modifica del nome o del cognome, che dovrà essere annotato a margine dell’atto di nascita dal Comune italiano dove l’atto stesso risulta trascritto.
La notifica del provvedimento potrà essere inoltrata al Comune italiano o d’ufficio o su richiesta dell’interessato per il tramite del Consolato. A conferma dell’avvenuta annotazione da parte del Comune sarà possibile il rilascio dei nuovi documenti d’identità con i dati anagrafici aggiornati.
Tutte le informazioni, compresi i formulari da compilare per la richiesta, sono reperibili sul sito delle Prefetture, alla voce “Cambio Nome/Cognome”.
N.B: Cambio sesso – nuova procedura in svizzera
Si informa che la procedura in vigore in Svizzera dal 01/01/2022 non ha effetti immediati nell’ordinamento giuridico italiano. L’interessata/o, ai fini del riconoscimento/ottenimento del cambio di sesso già ottenuto in Svizzera dovrà proporre un apposito ricorso al Tribunale italiano competente per il Comune di iscrizione AIRE.