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Nascita

I figli di cittadini entrambi italiani, o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

Se il minore è residente in questa circoscrizione consolare, contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita si procederà all’iscrizione A.I.R.E. presso il comune di riferimento.

A) Trascrizione dell’atto di nascita per i figli nati da genitori coniugati

Nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese le autorità locali trasmettono, con tempi variabili, d’ufficio al Consolato Generale l’atto di nascita del nuovo nato, se almeno uno dei genitori è soltanto di cittadinanza italiana.
Se invece entrambi i genitori possiedono anche la cittadinanza svizzera, essi devono richiedere al Comune che ha registrato la nascita un “Extrait d’acte de naissance” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue) – e spedirlo per posta (l’ORIGINALE E NON UNA COPIA) a questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland – 1206 Ginevra) chiedendone la trascrizione con apposito modulo (link al modulo).

Qualora i richiedenti non abbiano mai registrato il matrimonio in Italia, dovranno trasmettere anche l’ORIGINALE dell’“Extrait de l’acte de mariage” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue, chiedendone la trascrizione con apposito modulo.

B) Trascrizione dell’atto di nascita per i figli nati da genitori non coniugati – riconoscimento 

Nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese le autorità locali trasmettono d’ufficio, con tempi variabili, al Consolato Generale l’atto di nascita del nuovo nato e l’atto di riconoscimento paterno, se almeno uno dei genitori è soltanto di cittadinanza italiana (la “dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta” non viene trasmessa d’ufficio in nessun caso: pertanto dovrà essere trasmessa in ogni caso a cura dei genitori).

Se entrambi i genitori possiedono anche la cittadinanza svizzera, il Consolato non riceve notizia della nascita per cui i genitori dovranno richiedere al Comune che ha registrato la nascita e spedire per posta (gli ORIGINALI E NON UNA COPIA) a questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland – 1206 Ginevra), chiedendone la trascrizione con apposito modulo, la seguente documentazione:

  • modulo per richiedere la trascrizione firmato da entrambi i genitori (disponibile al seguente link).
  • l’ORIGINALE dell’“Extrait de l’acte de naissance” redatto su formulario internazionale (CIEC) plurilingue
  • l’ORIGINALE dell’atto di riconoscimento
  • l’ORIGINALE (o copia conforme rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile svizzero) della dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta
  • l’ORIGINALE della “Conferma di una dichiarazione concernente il cognome” da richiedere espressamente all’Ufficio di Stato Civile svizzero laddove il riconoscimento sia avvenuto dopo la nascita
  • documento d’identità valido di entrambi i genitori (documento italiano per il cittadino italiano) e permesso di soggiorno

Al fine di consentire la trattazione a distanza della pratica, le scansioni in formato PDF dei suddetti atti dovranno essere trasmesse in anticipo per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica statocivile.ginevra@esteri.it

Il competente ufficio consolare verificherà la documentazione e qualora completa, chiederà di inviare per posta gli esemplari ORIGINALI degli atti e dell’istanza firmata (accompagnata da copia dei documenti di identità e del permesso di soggiorno).
Qualora la documentazione prodotta non fosse sufficiente per rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento, entrambi i genitori dovranno recarsi, su appuntamento, in Consolato (muniti dei suddetti atti in originale, di un documento d’identità valido e del permesso di soggiorno svizzero) per effettuare una specifica dichiarazione di fronte al competente Funzionario consolare.

NB: Questo Consolato non può restituire gli atti di nascita originali che vengono inviati per la richiesta di trascrizione in Italia. Il connazionale potrà richiederne ulteriore copia all’autorità che li ha prodotti.

È necessario che le informazioni riportate sull’atto di nascita siano pienamente coerenti con lo stato civile dei genitori come registrato in Italia.

In alternativa alla procedura di trascrizione tramite il Consolato Generale, potrete presentare l’atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).
Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n. 218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

Informazioni relative al cognome del proprio figlio

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che i genitori possano richiedere all’Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l’acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno, sono ricevibili nell’ordinamento italiano, senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.