Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Autoveicoli e Patenti di guida

Il 13.05.2021 il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana hanno concluso un Accordo per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, consultabile qui https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/361/it

CONVERSIONE PATENTE ITALIANA IN PATENTE SVIZZERA

In Svizzera vige l’obbligo di convertire la patente italiana in quella svizzera entro un anno dal trasferimento di residenza in Svizzera (ad esclusione dei funzionari internazionali). Senza la conversione non è possibile guidare in Svizzera per chi vi risiede da più di 1 anno.

Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. Si invitano pertanto i connazionali a fare il necessario rivolgendosi agli uffici cantonali della circolazione stradale svizzeri competenti.

 

Dopo 5 anni di residenza in Svizzera non è più possibile convertire la patente italiana (art. 6 dell’Accordo). Pertanto, chi risiede in Svizzera da più di 5 anni, se vuole circolare nel Paese elvetico, deve procedere con gli esami di rito previsti dalla normativa locale per l’ottenimento della patente svizzera.

La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione in Italia

  • senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia;
  • per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia;
  • senza limitazioni temporali se il titolare, pur soggiornando in Italia, ha mantenuto la residenza in Svizzera.

RINNOVO PATENTE ITALIANA

I funzionari internazionali e coloro che non guidano in Svizzera possono rinnovare la patente italiana presso questo Consolato Generale a queste condizioni:

  • iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) da non meno di sei mesi;
  • patente in corso di validità o scaduta da meno di cinque anni;
  • documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità) in corso di validità;
  • certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psico-fisici rilasciato dal medico di fiducia di questo Consolato Generale;
  • due foto a colori recenti in formato ICAO non più vecchie di 6 mesi;
  • richiesta di rinnovo debitamente compilata e firmata

Per prendere appuntamento è necessario inviare un’email all’indirizzo notarile.ginevra@esteri.it, allegando la documentazione indicata nell’elenco che precede.

Il medico di fiducia del Consolato Generale d’Italia a Ginevra, ai fini del rilascio del certificato medico per il rinnovo delle patenti italiane di guida, è il seguente:

Dott. Oscar MONTORO
Route de Malagnou 2
1208 Ginevra
Tel: +41 22 347 01 59
E-mail: malagnou2@amge.ch
Web: www.malagnou2.ch

Nei Paesi non facenti parte dell’Unione Europea (come la Svizzera), le patenti italiane rinnovate dalle Autorità diplomatico consolari italiane dovranno essere confermate al momento del rientro in Italia, come previsto dall’art. 126 del Codice della Strada (vedi file allegato).

FURTO O SMARRIMENTO PATENTE DI GUIDA ALL’ESTERO

Il Consolato non rilascia i duplicati delle patenti di guida smarrite o rubate. Per tale servizio occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile di competenza o all’ACI dopo aver denunciato agli organi di polizia locali lo smarrimento o il furto.

Una volta tornati in Italia, bisogna presentare una nuova denuncia agli Organi di Polizia italiani (D.P.R. 104 del 09.03.2000) e seguire la normale procedura per la richiesta del duplicato della patente a seguito di furto o smarrimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER GUIDA ALL’ESTERO

Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza. Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina del sito del Ministero degli Affari Esteri | LINK

RADIAZIONE DAL PRA (Pubblico Registro Automobilistico italiano)

Come disposto dalla Legge n. 145/2018 comma 1135 lett. b) n. 2), a partire dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina che regolamenta la radiazione per definitiva esportazione all’estero introdotta con l’art. 5 c.1 lett. g) del D.lgs. 98/2017.

L’avvenuta modifica dell’art. 103 del C.d.S. prevede che la radiazione per esportazione all’estero debba essere richiesta dall’avente diritto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) previa revisione del veicolo con esito positivo.

La radiazione per definitiva esportazione deve, quindi, essere richiesta autonomamente dall’intestatario, o dall’avente titolo (ad esempio l’erede), presso uno degli uffici ACI dislocati su tutto il territorio nazionale prima che il veicolo venga esportato.

Il veicolo può circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.

Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico e, a partire dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

Si informano quindi i cittadini italiani che se si trasferiscono all’estero, portando con sé un veicolo, NON potranno più chiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite gli Uffici consolari.