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NOVITA’ RELATIVE ALLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI BAMBINI NATI ALL’ESTERO

Il decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36 con il quale sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza, è stato convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, entrata in vigore il 24 maggio 2025.

Tale nuova disciplina normativa ha un impatto sulle domande di trascrizione degli atti di nascita/agli atti di nascita pervenute/i a questo ufficio dopo le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (farà fede la data di protocollazione in entrata o altra data risultante dai canali postali che tracciano data e ora di spedizione).

La nuova legge stabilisce che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana.

Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni, per le quali si applica la legge precedente:

  • se lo stato di cittadino è stato riconosciuto o l’interessato ha ricevuto comunicazione di appuntamento per la presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025;
  • se lo stato di cittadino è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025;
  • se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Pertanto, per i minori nati all’estero gli elementi centrali di cui tener conto, da verificare e documentare sono i seguenti:

  • se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Quindi, non acquista la cittadinanza italiana chi è nato all’estero (anche per chi ha la data di nascita anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto del 28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza a meno che:

  • uno dei genitori (anche adottante) o dei nonni possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana. A dimostrazione di ciò il genitore del minore deve presentare copia di certificat d’etablissement;
  • se uno dei genitori (anche adottante) ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. La residenza in Italia dovrà essere continuativa e dovrà essere maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore.

Per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita è obbligatorio presentare il modulo scaricabile da qui (download) e tutta la documentazione indicata nel modulo.

 

Per qualsiasi dubbio o informazione, o nei casi particolari non disciplinati dalla presenta pagina web, si prega di scrivere a: statocivile.ginevra@esteri.it.

Se il minore è residente in questa circoscrizione consolare, contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita si procederà all’iscrizione all’AIRE presso il Comune italiano di riferimento.

Nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese le autorità locali trasmettono, con tempi variabili, d’ufficio al Consolato Generale l’atto di nascita del nuovo nato, se almeno uno dei genitori è soltanto di cittadinanza italiana.

Se invece entrambi i genitori possiedono anche la cittadinanza svizzera, il Consolato non riceve notizia della nascita per cui i genitori dovranno richiedere al Comune svizzero che ha registrato la nascita un “Extrait d’acte de naissance” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue. Esso andrà spedito per posta (l’ORIGINALE E NON UNA COPIA) a questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland – 1206 Ginevra) chiedendone la trascrizione con apposito modulo (scaricabile qui – download ), al quale allegare copia di un documento d’identità valido (fronte/retro) di entrambi i genitori.

Qualora i richiedenti non abbiano mai registrato il matrimonio in Italia, dovranno trasmettere anche l’ORIGINALE dell’“Extrait de l’acte de mariage” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue, chiedendone la trascrizione con apposito modulo.

 

NOVITA’ PER I FIGLI NATI DA GENITORI NON CONIUGATI

Nei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese le autorità locali trasmettono d’ufficio, con tempi variabili, al Consolato Generale l’atto di nascita del nuovo nato con le generalità di entrambi i genitori, se almeno uno dei genitori è soltanto di cittadinanza italiana.

Se entrambi i genitori possiedono anche la cittadinanza svizzera, il Consolato non riceve notizia della nascita per cui i genitori dovranno richiedere al Comune svizzero che ha registrato la nascita un “Extrait d’acte de naissance” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue. Esso andrà spedito per posta (l’ORIGINALE E NON UNA COPIA) – a questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland – 1206 Ginevra).

Anche nel caso in cui i genitori non sono sposati è sufficiente trasmettere per posta solo:

–  il modulo per richiedere la trascrizione firmato da entrambi i genitori (scaricabile qui – download);

–  l’ORIGINALE dell’“Extrait de l’acte de naissance” redatto su formulario internazionale (CIEC) plurilingue con la menzione di entrambi i genitori;

–  copia di un documento d’identità valido (fronte/retro) di entrambi i genitori.

Pertanto, non è più necessario trasmettere:

a) l’ORIGINALE dell’atto di riconoscimento da parte del padre;

b) l’ORIGINALE (o copia conforme rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile svizzero) della dichiarazione concernente l’autorità parentale.

ATTENZIONE: I Comuni di iscrizione AIRE potrebbero richiedere la documentazione aggiuntiva indicata nei punti a) e b). In questi casi, gli operatori consolari contatteranno il connazionale per chiedere di inviare tramite posta ordinaria all’indirizzo del Consolato i suddetti documenti in originale, al fine di trasmetterli al Comune in Italia per la registrazione del/la bambino/a con le corrette generalità.

Qualora la documentazione prodotta non fosse sufficiente per rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento, entrambi i genitori dovranno recarsi, su appuntamento, in Consolato (muniti dei suddetti atti in originale, di un documento d’identità valido e del permesso di soggiorno svizzero) per effettuare una specifica dichiarazione di fronte al competente Funzionario consolare.

 

NB: Questo Consolato non può restituire gli atti di nascita originali che vengono inviati per la richiesta di trascrizione in Italia. Il connazionale potrà richiederne ulteriore copia all’autorità che li ha prodotti.

È necessario che le informazioni riportate sull’atto di nascita siano pienamente coerenti con lo stato civile dei genitori come registrato in Italia.

In alternativa alla procedura di trascrizione tramite il Consolato Generale, potrete presentare l’atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).

Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n. 218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

 

Informazioni relative al cognome del proprio figlio

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita.

Facendo seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27 aprile 2022, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno (o viceversa), sono trascrivibili nei registri di stato civile italiani, senza bisogno di ulteriori formalità da parte dei genitori.

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a statocivile.ginevra@esteri.it