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Nascita

Se almeno uno dei genitori è soltanto di cittadinanza italiana, le autorità locali dei Cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese trasmettono d’ufficio al Consolato Generale, con tempi variabili, l’atto di nascita del nuovo nato.

Se entrambi i genitori possiedono anche la cittadinanza svizzera, il Consolato non riceve notizia della nascita per cui i genitori dovranno richiedere al Comune svizzero che ha registrato la nascita un “Extrait d’acte de naissance” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue.

 

NOVITA’ RELATIVE ALLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI BAMBINI NATI ALL’ESTERO

Il decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36 con il quale sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, è stato convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025.

Tale nuova normativa riguarda le domande di trascrizione degli atti di nascita pervenute a questo ufficio dopo le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (farà fede la data di protocollazione in entrata o altra data risultante dai canali postali che tracciano data e ora di spedizione).

La nuova legge stabilisce che i nati all’estero non acquisiscono più automaticamente la cittadinanza italiana, anche se nati all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

La cittadinanza italiana iure sanguinis (dalla nascita) è oggi riconosciuta solo se ricorre almeno una di queste condizioni:

  1. minore nato in Italia in qualsiasi data;
  2. se al minore è stato riconosciuto lo stato di cittadino italiano a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025, o se ha ricevuto comunicazione di appuntamento per l’ottenimento dello stato di cittadino italiano entro la stessa data;
  3. se lo stato di cittadino italiano è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025;
  4. minore esclusivamente cittadino italiano, ovvero che non è in possesso, né può avere, altra cittadinanza (caso 1);
  5. se uno dei genitori o dei nonni possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana (caso 2);
  6. se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio (caso 3).

 

 

CASO 1)

Il minore è esclusivamente cittadino italiano, ovvero non è in possesso, né può avere, altra cittadinanza

Si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che:

  1. la acquisti iure sanguinis da un genitore straniero;
  2. la acquisti iure soli (ad esempio per i minori nati negli Stati Uniti, in Brasile, ecc.);
  3. la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).

Non si profila alcuna “apolidia” se l’interessato si oppone a fornire detta dichiarazione. Infatti, è per definizione “apolide” la persona “che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione” (articolo 1, comma 1, della Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954).

ESEMPI per la Svizzera:

  1. Genitori entrambi esclusivamente italiani possessori di permesso di soggiorno B;
  2. Un genitore con sola cittadinanza italiana possessore di permesso di soggiorno B e l’altro genitore con cittadinanza straniera che non permette il riconoscimento della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) al figlio nato in un paese terzo.

In questo caso bisogna dimostrare che i genitori non abbiano altra cittadinanza, oltre quella italiana, trasmissibile al figlio/a.

Documentazione richiesta nel caso 1)

  1. modulo scaricabile qui (download) per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita;
  2. ORIGINALE E NON UNA COPIA dell’estratto dell’atto di nascita internazionale plurilingue CIEC in originale del minore (salvo se già in possesso del Consolato Generale perché ricevuto dal Comune svizzero);
  3. copia fronte-retro del documento d’identità di entrambi i genitori;
  4. copia dell’attestation d’établissement o de domicile dei genitori emessa da non più di 6 mesi;
  5. copia fronte-retro del permesso di soggiorno dei genitori.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa.

ATTENZIONE: Qualora non sia applicabile il caso 1), si potrà presentare la domanda sulla base di uno dei due casi seguenti.

 

CASO 2)

Al momento della nascita del minore un genitore o un nonno/nonna possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana

ESEMPI per la Svizzera:

  1. Genitore o nonno/a esclusivamente italiano che non abbia maturato gli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza svizzera (es: possessori di permesso di soggiorno B);
  2. Nonno/a nato/a in Italia che non abbia mai risieduto all’estero.

Documentazione richiesta nel caso 2)

  1. modulo scaricabile qui (download) per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita;
  2. ORIGINALE E NON UNA COPIA dell’estratto dell’atto di nascita internazionale plurilingue CIEC in originale del minore (salvo se già in possesso del Consolato Generale perché ricevuto dal Comune svizzero);
  3. copia fronte-retro del documento d’identità di entrambi i genitori;
  4. copia dell’attestation d’établissement o de domicile del genitore esclusivamente italiano emessa da non più di 6 mesi;
  5. copia fronte-retro del permesso di soggiorno del genitore esclusivamente italiano;
  6. per il nonno/a esclusivamente cittadino/a italiano/a:
  • se residente in Svizzera, copia dell’attestation d’établissement o de domicile emessa da non più di 6 mesi;
  • se residente in altro Paese, ovvero già deceduto, copia dell’atto integrale di nascita o estratto dell’atto di nascita con annotazioni.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa.

 

CASO 3)

Il genitore cittadino italiano dalla nascita ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a,

oppure

il genitore cittadino ha acquisito la cittadinanza italiana (per naturalizzazione ecc.) e ha risieduto in Italia dopo l’acquisizione della cittadinanza per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.

Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Documentazione richiesta nel caso 3)

  1. modulo scaricabile qui (download) per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita;
  2. ORIGINALE E NON UNA COPIA dell’estratto dell’atto di nascita internazionale plurilingue CIEC in originale del minore (salvo se già in possesso del Consolato Generale perché ricevuto dal Comune svizzero);
  3. copia fronte-retro del documento d’identità di entrambi i genitori;
  4. copia fronte-retro del permesso di soggiorno del genitore italiano;
  5. estratto dell’atto di nascita con annotazioni del genitore italiano per nascita o naturalizzato italiano;
  6. certificato storico di residenza in Italia del genitore italiano rilasciato dal Comune competente.

Questo Consolato si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa.

 

REQUISITI PER LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA

Per poter richiedere la trascrizione dell’atto di nascita, è necessario soddisfare TUTTI i seguenti requisiti:

  • Residenza nella circoscrizione di questo Consolato: almeno uno dei genitori deve risiedere in uno dei seguenti Cantoni: Ginevra, Vaud o Vallese;
  • Cittadinanza italiana e iscrizione A.I.R.E: Almeno uno dei genitori deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E)
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: è necessario che le informazioni riportate sull’atto di nascita siano pienamente coerenti con lo stato civile dei genitori come registrato in Italia.

Qualora i richiedenti non abbiano mai registrato il matrimonio in Italia, dovranno trasmettere anche l’ORIGINALE dell’“Extrait de l’acte de mariage” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue, chiedendone la trascrizione con apposito modulo scaricabile qui  | download.

 

COME FARE RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA TRAMITE CONSOLATO

Tutta la documentazione indicata nei tre casi precedenti andrà spedita per posta a questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland – 1206 Ginevra).

Se l’estratto dell’atto di nascita internazionale plurilingue CIEC in originale del minore è già in possesso del Consolato Generale perché ricevuto dal Comune svizzero, l’istanza, corredata degli allegati sopra indicati, può essere inviata anche via PEC con.ginevra.anagrafe@cert.esteri.it

In alternativa alla procedura di trascrizione tramite il Consolato Generale, potrete presentare l’atto direttamente al Comune italiano di iscrizione AIRE (ai sensi dell’art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).

 

AVANZAMENTO DELLA PRATICA

Le richieste vengono elaborate dal Consolato in ordine di arrivo presso l’Ufficio di Stato Civile.

La trattazione delle pratiche si articola nelle seguenti fasi:

  1. Il richiedente spedisce la documentazione al Consolato;
  2. Il Consolato verifica la documentazione presentata ed esperisce eventuali controlli d’ufficio, anche tramite i comuni italiani e la Autorità svizzere.

NB: Le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.

  1. Il Consolato trasmette la documentazione al Comune per la trascrizione, mettendo in copia il connazionale e conclude le operazioni di sua competenza;
  2. Il Comune registrerà l’atto nei propri registri anagrafici secondo le sue tempistiche di ufficio. In caso di rigetto, il Comune comunicherà le motivazioni al Consolato tramite PEC, e il richiedente verrà informato dell’esito negativo dal Comune.

La durata di trattazione della pratica dipenderà anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni nel caso in cui si rendesse necessaria l’attività istruttoria da parte di questo Consolato Generale.

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo Consolato non può restituire gli atti di nascita originali che vengono inviati per la richiesta di trascrizione in Italia. Il connazionale potrà richiederne ulteriore copia all’autorità che li ha prodotti.

Si raccomanda di inoltrare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita solo se in possesso di tutta la documentazione necessaria per verificare il diritto alla cittadinanza italiana.

La richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore in Italia comprende la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana ed è fatta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, che stabilisce sanzioni penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi.

Se il minore è residente in questa circoscrizione consolare, contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita si procederà all’iscrizione all’AIRE presso il Comune italiano di riferimento.

Il Consolato non risponderà ad email con cui si richiede se la pratica è stata ricevuta o lavorata, né a richieste relative ad informazioni già presenti in questa pagina.

Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla voce “CITTADINANZA” nella pagina SERVIZI PER IL CITTADINO STRANIERO del sito web di questo Consolato e verificare se si è in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza per “beneficio di legge”

Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero) – Consolato Generale d’Italia a Ginevra

Nei casi particolari non disciplinati dalla presenta pagina web, si prega di scrivere a: statocivile.ginevra@esteri.it

 

FIGLI NATI DA GENITORI NON CONIUGATI

Anche nel caso in cui i genitori non sono sposati, è sufficiente l’originale dell’“Extrait d’acte de naissance” – redatto su formulario internazionale “CIEC” plurilingue e non è più necessario trasmettere:

  1. a) l’ORIGINALE dell’atto di riconoscimento da parte del padre;
  2. b) l’ORIGINALE (o copia conforme rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile svizzero) della dichiarazione concernente l’autorità parentale.

ATTENZIONE: I Comuni di iscrizione AIRE potrebbero richiedere la documentazione aggiuntiva indicata nei punti a) e b). In questi casi, gli operatori consolari contatteranno il connazionale per chiedere di inviare tramite posta ordinaria all’indirizzo del Consolato i suddetti documenti in originale, al fine di trasmetterli al Comune in Italia per la registrazione del/la bambino/a con le corrette generalità.

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL COGNOME DEL PROPRIO FIGLIO

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita.

Facendo seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27 aprile 2022, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno (o viceversa), sono trascrivibili nei registri di stato civile italiani, senza bisogno di ulteriori formalità da parte dei genitori.

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a statocivile.ginevra@esteri.it