Riconoscimento delle Adozioni Pronunciate all’Estero
Rivolto a cittadini italiani residenti all’estero
Cos’è
Il riconoscimento di un’adozione pronunciata all’estero è la procedura con la quale si chiede che una sentenza straniera di adozione produca effetti giuridici anche in Italia.
Normativa di riferimento
– Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”);
– Legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993;
– Legge 31 maggio 1995, n. 218, articoli 64 e seguenti (Diritto internazionale privato).
A chi si rivolge
Possono presentare l’istanza tramite il Consolato:
– cittadini italiani residenti nei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese e iscritti all’AIRE;
– che abbiano ottenuto all’estero una sentenza o decisione di adozione di un minore;
– e desiderino ottenere il riconoscimento dell’adozione in Italia.
Autorità competente
Tribunale per i Minorenni del luogo di ultima residenza in Italia del/i genitore/i italiano/i adottante/i (tale Comune coincide quasi sempre con il Comune di iscrizione AIRE) o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza in Italia, Tribunale per i Minorenni di Roma (Via dei Bresciani 32 – 00186 Roma).
Modalità di presentazione
L’istanza deve essere trasmessa direttamente al Tribunale per i Minorenni competente, unitamente alla documentazione allegata, oppure tramite l’Ufficio Consolare di residenza, che provvederà all’inoltro al suddetto Tribunale.
Documentazione necessaria
- Modulo di istanza compilato e firmato (download);
- Originale o copia autentica della sentenza o provvedimento di adozione straniero, con Apostille o legalizzazione e traduzione ufficiale in lingua italiana;
- Originale o copia conforme apostillata del riconoscimento della Sentenza di adozione in Svizzera e relativa traduzione apostillata;
- Certificato di nascita del minore:
- se il minore non è nato in Svizzera, si dovrà presentare l’atto integrale di nascita rilasciato dal Paese di origine. Tale atto dovrà essere legalizzato e tradotto in Italiano;
- se il minore è nato in Svizzera, si dovrà presentare l’ORIGINALE dell’“Extrait de l’acte de naissance” redatto su formulario internazionale (CIEC) plurilingue. Non serve aposille né traduzione;
- Copia dei documenti d’identità fronte/retro e certificati di cittadinanza italiana degli adottanti;
- Copia del documento d’identità fronte/retro del minore;
- Altri documenti eventualmente richiesti dal Tribunale (es: Certificato di matrimonio o stato civile degli adottanti aggiornato).
Nota bene: per la traduzione e la legalizzazione degli atti sopra menzionati si invita a visitare il sito del Consolato competente https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco nel Paese che ha rilasciato il certificato. La legalizzazione deve essere effettuata con apostilla, se il Paese ha firmato la Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, l’atto deve essere prima timbrato dal Ministero degli Affari Esteri del Paese in cui è stato emesso l’atto e poi legalizzato dall’Ambasciata/Consolato competente per il Paese di rilascio.
Le copie semplici o non tradotte non sono accettate. I documenti non in formato originale non possono essere certificati dal Consolato.
Procedura
- Il Consolato riceve l’istanza e i documenti e verifica la completezza.
2. La pratica viene trasmessa al Tribunale per i Minorenni competente.
3. Il Tribunale esamina la richiesta e, se sussistono i presupposti, emette decreto di riconoscimento.
4. Il decreto viene trasmesso al Comune italiano di riferimento per la trascrizione nei registri di stato civile se, ai sensi della legge 74/2025, l’adottato ha i requisiti per essere riconosciuto cittadino italiano. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://consginevra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/stato-civile/nascita/
Costi
L’istanza è esente da bollo e da contributo unificato. Restano a carico dei richiedenti gli eventuali costi di traduzione, legalizzazione o copia conforme.
Avvertenze
Le adozioni provenienti da Paesi non aderenti alla Convenzione de L’Aja del 1993 sono sottoposte a valutazione di merito da parte del Tribunale. In tali casi, può essere richiesta documentazione integrativa o l’audizione degli adottanti. Non sono riconosciute le adozioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Contatti
Ufficio Stato Civile – Sezione Adozioni
statocivile.ginevra@esteri.it