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Chi deve iscriversi all’AIRE

La seguente pagina è aggiornata all’entrata in vigore della Legge n. 11/2026, recante “disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”, che ha modificato la Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Devono iscriversi:

–        i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un periodo superiore a un anno (entro 90 giorni dall’arrivo all’estero);

–        le persone nate all’estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita;

–        le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero;

–        NB per i lavoratori stagionali in Svizzera titolari di permesso L, se di fatto risiedono continuativamente in Svizzera e sono titolari di permessi di soggiorno L continuativi, l’iscrizione è obbligatoria.

La richiesta d’iscrizione all’Aire deve essere presentata dal cittadino anche per gli eventuali membri del nucleo familiare con lui residenti (coniuge, figli minori).

I cittadini MAGGIORENNI, anche se conviventi con i propri genitori, devono presentare singolarmente la richiesta d’iscrizione AIRE.

Non devono iscriversi:

a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamentodelle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’esteroprevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

 

IMPORTANTE NOVITÀ

Iscrizione facoltativa

L’iscrizione AIRE è facoltativa per i connazionali che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia (nuovo comma 9 bis dell’art. 1 della legge 470/1988).

I connazionali attualmente iscritti all’AIRE che intendono riportare la loro residenza in Italia, dovranno manifestare tale volontà all’Ufficio anagrafe del Comune competente, dichiarando di voler ivi stabilire la propria abituale residenza. Il Comune, esperiti i controlli di rito, provvederà alla cancellazione del nominativo dall’AIRE con contestuale iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente in Italia (ANPR), e ne darà comunicazione all’ufficio consolare di provenienza per l’aggiornamento degli schedari consolari, ai sensi dell’art. 5 della Legge 470/88.