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Chi deve iscriversi all’AIRE

La seguente pagina è aggiornata all’entrata in vigore della Legge n. 11/2026, recante “disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”, che ha modificato la Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Devono iscriversi:

–        i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un periodo superiore a un anno (entro 90 giorni dall’arrivo all’estero);

–        le persone nate all’estero che hanno acquisito la cittadinanza italiana per nascita;

–        le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero;

–        NB per i lavoratori stagionali in Svizzera titolari di permesso L, se di fatto risiedono continuativamente in Svizzera e sono titolari di permessi di soggiorno L continuativi, l’iscrizione è obbligatoria.

La richiesta d’iscrizione all’Aire deve essere presentata dal cittadino anche per gli eventuali membri del nucleo familiare con lui residenti (coniuge, figli minori).

I cittadini MAGGIORENNI, anche se conviventi con i propri genitori, devono presentare singolarmente la richiesta d’iscrizione AIRE.

Non devono iscriversi:

a) i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

b) il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;

c) i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;

d) i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamentodelle medesime istituiti ai sensi dell’articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

e) il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’esteroprevista dall’articolo 1808 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

g) le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) e f), che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

 

IMPORTANTE NOVITÀ

Iscrizione facoltativa

L’iscrizione AIRE è facoltativa per i connazionali che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia (nuovo comma 9 bis dell’art. 1 della legge 470/1988).