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Cittadinanza

CITTADINANZA IURE SANGUINIS

RIFORMA DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS 

La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza) per il quale i figli nati da padre italiano o da madre italiana sono cittadini italiani.

La nuova normativa, NON modifica questo principio fondamentale ma prevede importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e del possesso di un’altra cittadinanza.

In via preliminare, si rende noto che NON cambia il regime normativo e si applicano quindi i criteri seguiti in precedenza solo per:

  1. chi è nato nel territorio italiano, anche in possesso di altra cittadinanza;
  1. chi è nato dovunque, se non possiede altra cittadinanza.

 

CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO

Il nuovo regime normativo introduce una preclusione generale alla trasmissione automatica dello status civitatis nei confronti di chi:

  • è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione ed è in possesso di altra cittadinanza.

Alle suddette preclusioni generali, sono previste cinque eccezioni in ragione delle quali, anche chi è nato all’estero e in possesso di altra/e nazionalità, potrà essere riconosciuto cittadino italiano:

  • la cittadinanza italiana dell’interessato viene riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
  • la cittadinanza italiana dell’interessato viene riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
  • se lo stato di cittadino sia stato accertato giudizialmente, a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025;
  • un genitore (anche adottivo) o un nonno/a (paterno o materno) possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, prima della data di nascita o di adozione del figlio.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO O APOLIDE

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025, è stata introdotta un’agevolazione alle preclusioni previste dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992.

È bene precisare che si tratta esclusivamente di ipotesi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” e non “iure sanguinis”.

In particolare, l’art. 4, comma 1 bis della Legge n. 91/1992 prevede che il minore, straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

La disciplina in questione impone – quale requisito – che il minore straniero o apolide sia figlio di cittadino per nascita. Si escludono pertanto tutti i casi di cittadini riconosciuti con un titolo diverso (ad es., naturalizzati per matrimonio, acquisti avvenuti per elezione di cittadinanza, cittadinanze ex legge 379/2000).

Viene infine prevista una norma transitoria (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) con i seguenti presupposti cumulativi:

  • minori di età alla data di entrata in vigore del decreto (che non avevano cioè compiuto i 18 anni al 24 maggio 2025); e che siano
  • figli di cittadini per nascita i cui genitori devono essere riconosciuti sulla base di una domanda amministrativa o giudiziale presentata al 27/03/2025 o sulla base di domanda presentata in ragione di un appuntamento comunicato dal Consolato al 27/03/2025.

In tali casi potrà essere effettuata una dichiarazione dei genitori o del tutore all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026, sottoposta ad un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 Euro.

 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA

L’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, dispone che nelle controversie per l’accertamento della cittadinanza italiana, non siano ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre, l’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su colui che chiede l’accertamento della cittadinanza.

 

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA A STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI

L’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita.

 

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI EX CITTADINI

L’articolo 1-ter prevede che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912 la riacquisti se effettua, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, una dichiarazione in tal senso.

 

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PRINCIPI GENERALI

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, entrata in vigore il 16 agosto 1992, che, a differenza della precedente legge (n.123 del 21 aprile 1983), rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91 del 1992), fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello ius sanguinis)
  • l’acquisto iure soli (per nascita sul territorio) solo in alcuni casi stabiliti dalla legge
  • la possibilità di cittadinanza multipla
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue) per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano.
Sono quindi italiani per filiazione, anche se nati all’estero, i figli di cittadini italiani (per informazioni sulla registrazione di un figlio nato in Svizzera  clicca qui).

Tuttavia, è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dal 01/01/1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

ACCERTAMENTO O ACQUISIZIONE/RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento o a ricevere le istanze di acquisizione della cittadinanza è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

COSTI

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 250 Euro da versare a favore del Ministero dell’Interno.

La percezione consolare relativa al trattamento delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è indicata nella tabella pubblicata in questa pagina (art. 7b) | LINK

 

Per informazioni sui casi di maggiore rilevanza si invita a consultare il menu a destra:

 

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS (DISCENDENZA DIRETTA SENZA INTERRUZIONE DI POSSESSO)

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A FIGLI I CUI GENITORI SONO O SONO STATI CITTADINI ITALIANI

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A

POSSESSO ININTERROTTO DELLA CITTADINANZA A DONNE ITALIANE SPOSATE A CITTADINI SVIZZERI DOPO IL  1° GENNAIO 1948 E AI LORO DISCENDENTI

PERDITA, RINUNCIA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE NELLA MINORE ETÀ

ELEZIONE DELLA CITTADINANZA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE NELLA MAGGIORE ETÀ

ALTRI CASI

 

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

e-mail:  cittadinanza.ginevra@esteri.it