Cittadinanza: tasse consolari e contributi
Con Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 è stato introdotto a partire dall’8 luglio 2014 il pagamento di una tassa consolare, (da pagare in CHF sulla base del tasso fissato ogni 3 mesi e pubblicato sul nostro sito web) equivalente a 300 € per la trattazione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18 alla data della richiesta.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda, anche se la pratica è incompleta ed anche se la stessa ha esito negativo, ossia anche quando la cittadinanza non viene riconosciuta. Il pagamento va effettuato in CHF sulla base del tasso in corso e pubblicato sul nostro sito web:
Se pagato per e-banking: equivalente in CHF di 300 € (consulta il tasso trimestrale, v. sopra – attenzione alle date!) sul conto IBAN CH57 0900 0000 1241 5359 1
versamento per CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – 1206 GINEVRA
causale: riconoscimento cittadinanza + nome/cognome (da nubile per le donne) di chichiede il riconoscimento (anche se diverso da chi fa il pagamento)
Se pagato alla posta: equivalente in CHF di 300 € (consulta il tasso trimestrale v. sopra – attenzione alle date!) + 3,10 CHF di oneri postali sul CCP 12-415359-1
versamento per CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – 1206 GINEVRA
causale: riconoscimento cittadinanza + nome/cognome (da nubile per le donne) di chichiede il riconoscimento (anche se diverso da chi fa il pagamento)
Restano escluse dal pagamento della tassa le richieste di riconoscimento presentate per i figli minorenni.
Domande di cittadinanza per matrimonio/elezione/riacquisto/rinuncia
A partire dal 5 ottobre 2018 è introdotto il pagamento del contributo di 250 € a favore del Ministero dell’Interno previsto dall’Art. 9 bis della Legge 91/92 per:
– domande di cittadinanza italiana per matrimonio (Art. 5 Legge 91/92);
– domande o dichiarazioni di elezione, riacquisto, rinuncia della cittadinanza italiana.
Tali pagamenti vanno fatti sul conto corrente postale intestato a MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
– causale del versamento: istanza cittadinanza italiana per matrimonio (oppure: elezione, oppure: riacquisto, oppure: rinuncia) + nome/cognome di chi chiede/rinuncia
– codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020;
– codice BIC/SWIFT di Poste italiane (Viale Europa, 175 – 00144 Roma) BPPIITRRXXX per bonifici esteri
Informazioni generali
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; la madre cittadina italiana trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1° gennaio 1948.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza, e riconosce il diritto ad avere più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Acquisizione della cittadinanza italiana
- La cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente nei seguenti casi:
- per filiazione: i figli di un/una cittadino/a italiano/a sono automaticamente italiani, anche se nati all’estero;
- per nascita sul territorio italiano, in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
- per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
- per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
- Acquisto per residenza in Italia
L’art. 9 della legge contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.
In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:
– 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
– 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;
– 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).
L’art. 9 si applica solo a coloro che risiedono in Italia. Per tutte le informazioni visitare il sito del Ministero dell’Interno e della Prefettura competente per territorio di residenza.
- Acquisto cittadinanza italiana per matrimonio
Requisiti
I requisiti richiesti sono:
- residenza legale in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’esteri. I termini sono ridotti della metà in preenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- validità del matrimonio al momento della concessione della cittadinanza;
- assenza di condanne penali;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;
- adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
La domanda deve essere presentata al Ministero dell’interno.
Riacquisto della cittadinanza italiana ex Art.13
La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
Gli aspiranti al riacquisto possono fare il loro ingresso in Italia muniti di visto turistico o per “residenza elettiva” e chiedere quindi alla Questura competente il rilascio di un apposito permesso di soggiorno che abbia come motivazione il riacquisto del nostro status civitatis. Su questa base gli interessati potranno chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica presso i Comuni prescelti i quali, in breve tempo e qualora la la documentazione presentata sia in regola, sono tenuti a concedere il riacquisto. Per rendere più spedita e sicura la procedura, è consigliabile che per il riacquisto si scelga l’ultimo Comune di residenza in Italia così che esso sia già in possesso degli atti relativi a tutta la storia anagrafica dell’interessato.
Per informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail: cittadinanza.ginevra@esteri.it
Riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana per le donne sposate a cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 e per i loro discendenti
La legge sulla cittadinanza n. 555/1912 (abrogata nel 1992) prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera per matrimonio.
La più recente giurisprudenza ritiene invece che alle donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno acquisito automaticamente la cittadinanza straniera per matrimonio ed hanno perduto la cittadinanza italiana, possa essere riconosciuto il “possesso ininterrotto” della cittadinanza italiana. Esse possono quindi trasmettere la cittadinanza ai propri figli, che sono considerati italiani dalla nascita (se maggiorenni, il riconoscimento avviene sulla base di una dichiarazione di volontà in tal senso).
La domanda può essere effettuata anche dai figli delle donne decedute.
Al fine di veder riconosciuto tale diritto è necessario che le donne in questione, o i loro figli, presentino la relativa istanza accompagnata dalla documentazione che comprovi la perdita della cittadinanza italiana (copia livret de famille o qualsiasi altra documentazione storica) e copia della ricevuta di pagamento della prevista tassa di 300 Euro (da pagare in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato e pubblicato sul nostro sito web).
La documentazione richiesta dovrà, preliminarmente, essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica cittadinanza.ginevra@esteri.it
Verificati i documenti inviati, in caso di esito positivo, ai richiedenti sarà richiesto di inviare la stessa per posta la documentazione in originale, la richiesta, la ricevuta di pagamento e copia del documento d’identità. Dovrà, inoltre, inviare qualsiasi altro documento richiesto da questo Consolato ad integrazione della domanda.
Per l’elenco dei documenti e l’istanza che devono accompagnare la domanda, clicca qui
Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti avo italiano emigrato in paesi dove la cittadinanza è regolata dallo ius soli
Per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana Il richiedente deve dimostrare di essere stabilmente residente nei Cantoni Ginevra, Vaud, Vallese ed essere in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata con validità superiore ai 12 mesi al momento della presentazione della domanda.
Con Decreto Legge 24/04/2014 n.66 è stato introdotto a partire dall’8 luglio 2014 il pagamento di una tassa consolare equivalente a 300 euro (da pagare in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato e pubblicato sul nostro sito web) per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda, anche se la pratica è incompleta ed anche se la stessa ha esito negativo, ossia anche quando la cittadinanza non viene riconosciuta.
Il pagamento può essere effettuato unicamente per bonifico postale o per e banking (da pagare in Franchi Svizzeri sulla
base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato e pubblicato sul nostro sito web vedi sezione Tariffe e pagamenti.
Documenti riguardanti l’ascendente italiano:
- Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) dell’antenato italiano che ha dato origine alla cittadinanza, completo di generalità dei genitori. Questo documento dovrà essere richiesto al Comune italiano di nascita dell’ascendente. Se i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, occorre presentare il Certificato di Battesimo in originale rilasciato dalla Parrocchia, con riconoscimento della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente.
- Certificato di non naturalizzazione dell’avo italiano, emesso dalla competente autorità straniera.
Si ricorda che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana.
Documenti riguardanti tutti gli ascendenti, dall’avo ai richiedenti:
Tutti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) dell’antenato italiano che trasmette la cittadinanza e dei discendenti in linea retta fino al richiedente, dovranno essere in originale ed in formato integrale.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere muniti di Apostilla, tradotti in lingua italiana da un traduttore riconosciuto dall’Ambasciata o Consolato d’Italia competente per territorio che ne dovrà poi legalizzare la firma e certificare la conformità della traduzione ove previsto dagli accordi dei Paesi stranieri con lo Stato italiano.
Il richiedente dovrà, inoltre, allegare alla domanda copia del proprio passaporto in corso di validità e copia del permesso di soggiorno di lunga durata con validità superiore ai 12 mesi al momento della presentazione della domanda.
La documentazione dovrà essere inviata solo per posta raccomandata.
Una volta esaminata la documentazione, per eventuali richieste di integrazioni documentali o esito positivo della procedura sarà inviata comunicazione formale al richiedente.
L’art. 14 comma 2 del DL n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132 ha portato il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.
Riconoscimento della cittadinanza italiana a figli i cui genitori sono o sono stati cittadini italiani
- a) Per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli maggiorenni di cittadini è necessario inviare un’istanza accludendo l’ extrait de l’acte de naissance su modello internazionale plurilingue CIEC in originale, copia del proprio documento d’identità, ricevuta del versamento della prevista tassa consolare equivalente a 300 euro (da pagare in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato e pubblicato sul nostro sito web) , e il modulo di iscrizione all’Aire.
Qualora il richiedente fosse coniugato dovrà trasmettere anche l’extrait de l’acte de mariage su modello internazionale plurilingue CIEC.
In presenza di figli minori, essendo anche loro cittadini italiani jure sanguinis sarà necessario inviare anche il loro extrait de l’acte de naissance in originale in formato internazionale plurilingue CIEC per consentirne la registrazione. Non è previsto, in questo caso, il pagamento di alcuna tassa.
La domanda deve essere presentata inviando la richiesta e la documentazione per posta ordinaria.
- b) Per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli maggiorenni di genitori o avi che siano stati cittadini italiani è necessario inviare un’istanza.
Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti storici che comprovino il possesso della cittadinanza italiana dei propri genitori o avi di riferimento: livret de famille, copia di un documento d’identità in corso di validità, attestation de domicile e la ricevuta di pagamento di una tassa consolare equivalente a 300 euro da pagare in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda, anche se la pratica avrà esito negativo, ossia anche quando la cittadinanza non viene riconosciuta.
Il pagamento può essere effettuato unicamente per bollettino postale o per e banking (vedi Tariffe e pagamenti ).
L’art. 14 comma 2 del DL n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132 ha portato il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.
L’istanza dovrà essere inviata per posta ordinaria e anticipata con tutta la documentazione richiesta via mail al seguente indirizzo di posta elettronica cittadinanza.ginevra@esteri.it
Clicca qui per scaricare il modulo di istanza jure sanguinis.
Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).
La dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:
– atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
– atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
– certificato di cittadinanza del genitore.
Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.
E’ da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.
Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori
Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso al momento della concessione della cittadinanza italiana, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
L’acquisto interviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
- il rapporto di filiazione;
- la minore età del figlio;
- la convivenza con il genitore al momento della concessione della cittadinanza italiana.
L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile, effettiva, attestata con idonea documentazione e deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
Nel caso l’avente diritto fosse maggiorenne, potrà richiedere la cittadinanza ai sensi del predetto articolo ora per allora e previo il pagamento di una tassa consolare equivalente a 300 euro (da pagare in Franchi Svizzeri sulla base del tasso di ragguaglio fissato ogni 3 mesi da questo Consolato e pubblicato sul nostro sito web) prevista per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18.
Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda, e verrà trattenuto anche se la pratica avrà esito negativo, ossia anche qualora la cittadinanza non venga riconosciuta.
Leggi speciali
Legge 8 marzo 2006, n. 124
Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana quando tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti e ai connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia con le seguenti modalità
Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, devono essere allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di attuale residenza;
d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:
- certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
- certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
- certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
- ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.
Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste.
Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:
- certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
- certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
- certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
- ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.
Doppia cittadinanza
Sono doppi cittadini dalla nascita i figli di un genitore italiano e uno straniero.
In base alla normativa in vigore, a partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della attuale legge sulla cittadinanza) il cittadino italiano che acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.
Per permetterci di aggiornare lo schedario consolare, preghiamo chi acquista la cittadinanza svizzera di inviare all’Ufficio cittadinanza del Consolato la fotocopia del decreto di naturalizzazione, con l’indicazione della data del giuramento, e la fotocopia del passaporto svizzero.
Rinuncia e perdita della cittadinanza italiana
L’art. 11 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 stabilisce che: “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero”.
Pertanto, chi intende rinunciare alla cittadinanza italiana deve presentarsi personalmente in Consolato per firmare un atto formale di rinuncia con la seguente documentazione:
- atto integrale di nascita, con annotazioni relative alla cittadinanza, rilasciato, in data non inferiore a tre mesi, dal Comune italiano di nascita o dal Comune italiano dove l’atto fu a suo tempo trascritto;
- un certificato di residenza rilasciato dal comune svizzero di residenza in data non inferiore a tre mesi;
- attestazione comprovante il possesso di altra cittadinanza straniera rilasciata dalle Autorità straniere competenti in data non inferiore a tre mesi;
- certificato di cittadinanza italiana (sarà rilasciato dall’Ufficio cittadinanza del Consolato il giorno dell’appuntamento). È previsto il pagamento della relativa tassa.
- ricevuta del versamento del contributo di EURO 250,00 da effettuarsi a nome della richiedente secondo le seguenti modalità:
- mediante bonifici esteri:
SUL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
– causale del versamento: contributo rinuncia alla cittadinanza italiana.
– codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020;
– codice BIC/SWIFT di Poste italiane (Viale Europa, 175 – 00144 Roma) BPPIITRRXXX per bonifici esteri - tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti)
– per operazioni Eurogiro: PIBPITRA.
Una volta raccolta la documentazione dovrà essere richiesto un appuntamento all’ufficio cittadinanza al seguente indirizzo di posta elettronica cittadinanza.ginevra@esteri.it
Riferimenti normativi
Legge 5/2/1992 n° 91 – Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992;
D.P.R. 572 del 12/10/1993 – Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994);
D.P.R. 362 del 18/04/1994 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).