Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – Normattiva.
ATTENZIONE! Tale procedura è dedicata ai richiedenti maggiorenni che intendono avere riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis; per la registrazione dei minori si prega di visionare la sezione dedicata dell’Ufficio Stato Civile – Nascita https://consginevra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/stato-civile/nascita/
Ai sensi della nuova normativa, è possibile riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis alle persone maggiorenni unicamente se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
– un ascendente di primo o di secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (CASO 1);
– un genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio (CASO 2).
Se una delle due condizioni è soddisfatta e se non vi sono interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana causate da naturalizzazioni spontanee dei nonni o genitori italiani, seguire le seguenti istruzioni.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
CASO 1
- Istanza scaricabile al presente link debitamente compilata e firmata dal richiedente;
- prova dell’avvenuto pagamento dei diritti amministrativi secondo l’ art. 7b del tariffario (LINK)
NB: il pagamento deve essere effettuato IN FRANCHI SVIZZERI con BONIFICO BANCARIO intestato al Consolato Generale d’Italia a Ginevra avente le seguenti coordinate bancarie:
- IBAN: CH57 0900 0000 1241 5359 1
- Beneficiario: Consolato Generale d’Italia – 1206 Ginevra
- Causale: Diritti per trattamento domanda di riconoscimento cittadinanza persona maggiorenne (art. 7 bis del tariffario) + NOME e COGNOME del richiedente.
Il pagamento è indipendente dall’esito della pratica e non è rimborsabile.
- ORIGINALE E NON UNA COPIA dell’estratto dell’atto di nascita internazionale plurilingue CIEC del richiedente (se nato in Svizzera) oppure Atto di nascita su modello nazionale ma legalizzato con Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e munito di traduzione. La firma del traduttore deve anch’essa essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
- copia del documento di identità fronte – retro del richiedente in corso di validità;
- certificato di residenza (attestation de domicile o di établissement) del/la richiedente rilasciato da non più di 6 mesi;
- per il genitore o nonno/a esclusivamente cittadino/a italiano/a:
- copia del documento di identità italiano fronte – retro in corso di validità:
- se residente in Svizzera, copia dell’attestation d’établissement o de domicile emessa da non più di 6 mesi e copia fronte-retro del permesso di soggiorno;
- se residente in altro Paese, ovvero già deceduto, copia dell’atto integrale di nascita o estratto dell’atto di nascita con annotazioni rilasciato dal Comune italiano e certificato negativo di cittadinanza rilasciato dal Paese estero di attuale residenza.
CASO 2
- Istanza scaricabile al presente link pdf debitamente compilata e firmata dal richiedente;
- prova dell’avvenuto pagamento dei diritti amministrativi secondo l’ art. 7b del tariffario (LINK)
NB: il pagamento deve essere effettuato IN FRANCHI SVIZZERI con BONIFICO BANCARIO intestato al Consolato Generale d’Italia a Ginevra avente le seguenti coordinate bancarie:
- IBAN: CH57 0900 0000 1241 5359 1
- Beneficiario: Consolato Generale d’Italia – 1206 Ginevra
- Causale: Diritti per trattamento domanda di riconoscimento cittadinanza persona maggiorenne (art. 7 bis del tariffario) + NOME e COGNOME del richiedente.
Il pagamento è indipendente dall’esito della pratica e non è rimborsabile.
- ORIGINALE E NON UNA COPIA dell’estratto dell’atto di nascita internazionale plurilingue CIEC del richiedente (se nato in Svizzera) oppure Atto di nascita su modello nazionale ma legalizzato con Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e munito di traduzione. La firma del traduttore deve anch’essa essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
- copia del documento di identità fronte – retro del richiedente in corso di validità;
- certificato di residenza (attestation de domicile o di établissement) del/la richiedente rilasciato da non più di 6 mesi;
- certificato storico di residenza del genitore italiano per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.
I documenti originali richiesti non verranno restituiti.
Il Consolato si riserva di richiedere ulteriore documentazione di supporto (a titolo esemplificativo: certificati negativi di cittadinanza; attestazioni di rinuncia alla cittadinanza; certificati di non iscrizione alle liste elettorali).
Si ricorda che è obbligo del cittadino italiano tenere aggiornata la propria situazione anagrafica e di stato civile. Tutte le modifiche anagrafiche quali cambio indirizzo, trasferimento ad altra circoscrizione, matrimonio, divorzio, nascita di figli, naturalizzazione, ecc. devono essere comunicate a questo Consolato Generale entro 90 giorni.
PROCEDURA
Le richieste di cittadinanza vanno inoltrate esclusivamente per posta all’Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland – 1206 Ginevra), corredate dalla documentazione richiesta.
AVANZAMENTO DELLA PRATICA
Le richieste vengono elaborate dal Consolato in ordine di arrivo presso l’Ufficio Cittadinanza.
La trattazione delle pratiche si articola nelle seguenti fasi:
- Il richiedente spedisce la documentazione al Consolato – Ufficio Cittadinanza;
- Il Consolato verifica la documentazione presentata ed esperisce eventuali controlli d’ufficio, anche tramite i comuni italiani e la Autorità svizzere.
NB: Le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, a seguito del quale il richiedente avrà 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.
- Il Consolato trasmette la documentazione al Comune per la trascrizione, mettendo in copia il connazionale e conclude le operazioni di sua competenza;
- Il Comune registrerà l’atto nei propri registri anagrafici secondo le sue tempistiche di ufficio. In caso di rigetto, il Comune comunicherà le motivazioni al Consolato tramite PEC, e il richiedente verrà informato dell’esito negativo dal Comune.
Ai sensi della vigente normativa, i tempi massimi di conclusione del procedimento sono fissati in 36 mesi per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2026. Per le istanze presentate precedentemente il termine rimane fissato in 730 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
La durata di trattazione della pratica dipenderà anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni nel caso in cui si rendesse necessaria l’attività istruttoria da parte di questo Consolato Generale.