Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano nella circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.
Nell’ambito della Circoscrizione Estero sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania ed Antartide.
Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero è attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).
Categorie di elettori
- Votano all’estero i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i 18 anni.
- Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L’opzione sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale (e NON quindi agli uffici consolari) entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un’unica consultazione.
Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza
Il voto si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dell’articolo 20 della Legge 459/2001 dispone che infatti che non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge.
In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonché coloro che vi sono temporaneamente presenti potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia (vedi sotto alla voce “Opzione per il voto in Italia”), per assicurare l’effettività del diritto ai cittadini residenti e iscritti AIRE in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, la legge prevede una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza). Il rimborso NON è previsto per i connazionali che NON siano iscritti all’AIRE.
Rispetto a quanto sopra descritto, fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della L. 459/2001, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarità delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l’esercizio del diritto di voto), nonché le persone con essi conviventi. Queste due categorie di connazionali possono partecipare al voto per corrispondenza anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzarlo ai sensi dell’art. 20 sopra citato.
Modalità di voto per corrispondenza
Gli elettori residenti all’estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell’ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda / le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia potrà contattare l’ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).
L’Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere iscritti all’AIRE o se l’iscrizione o l’aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l’11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.
Una volta espresso il voto, l’elettore rispedisce la scheda / le schede all’ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.
Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all’estero pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.
Opzione per il voto in Italia
L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita opzione in tal senso inviando comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarà cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell’Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinché i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.
N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.
Normativa di riferimento
- Legge 27 dicembre 2001, n. 459 – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’ estero
- D.P.R 2 aprile 2003, n. 104 – Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.
- Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (convertito in legge 27 febbraio 2008, n. 30) – Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (GURI n. 105 del 08.05.2015), recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.”
- Legge 3 novembre 2017, n. 165 (GURI n. 264 del 11.11.2017 S.G.), recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”