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EMERGENZA COVID-19 – DECRETO LEGGE 16 MAGGIO: COSA CAMBIA DAL 18 MAGGIO

E’ stato pubblicato nella giornata di ieri il decreto legge per la “riapertura”, disponibile al seguente link:

Decreto legge 16 maggio 2020 n°33

Come annunciato, riaprono le attività produttive e si consentono tutti i movimenti all’interno della Regione. I movimenti tra Regioni diverse e quelli da e per l’estero si liberalizzano dal 3 giugno, ma rimane la possibilità di porre restrizioni con DPCM.

Per quanto riguarda più nello specifico le attività del MAECI, si segnalano in particolare le regole sui movimenti da e per l’estero, i cui punti essenziali sono i seguenti:

– dal 18 maggio al 2 giugno: i movimenti debbono ancora essere giustificati da esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, ma si ampliano in modo significativo i casi in cui la quarantena non è più necessaria (tra le nuove eccezioni più significative: visite brevi in Italia senza quarantena per motivi non solo lavorativi, ma anche salute e assoluta urgenza; visite brevi per lavoro verso l’estero; ingresso di cittadini UE e residenti nella UE per motivi di lavoro senza limiti di durata; studenti transfrontalieri; diplomatici e funzionari internazionali; personale viaggiante di imprese di trasporto anche senza sede in Italia; San Marino esentata da quarantena con movimenti liberalizzati come se fosse parte delle Regioni Marche ed Emilia Romagna);

– dal 3 giugno: liberalizzazione dei movimenti da e per UE, Schengen, UK e microstati europei (senza limitazioni di causa e senza obbligo di quarantena). Resta invece la necessità di giustificare i movimenti da e per Stati e territori diversi da questi e resta la quarantena almeno fino al 15 giugno.

Una prima revisione delle regole per l’estero di cui al paragrafo precedente potrà essere fatta anche prima della loro entrata in vigore, perché entro il 2 giugno dovrà essere comunque approvato un nuovo DPCM.