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SVIZZERA: ESTENSIONE DEI CONTROLLI ALLA FRONTIERA A TUTTI GLI STATI SCHENGEN TRANNE IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

Nella seduta del 25 marzo 2020, Il Consiglio federale ha deciso di estendere a tutti gli Stati Schengen, eccetto il Principato del Liechtenstein, le disposizioni d’entrata e i controlli alle frontiere già vigenti per l’Italia, la Germania, l’Austria, la Francia e la Spagna nonché per gli Stati al di fuori dello spazio Schengen.

Pertanto, a tutte le frontiere si applicano ora gli stessi divieti d’entrata con eccezioni. L’entrata dall’estero è permessa soltanto ai cittadini svizzeri e alle persone con un titolo di soggiorno o un permesso di lavoro valido in Svizzera. Continua a essere permesso anche il transito per la Svizzera e il traffico merci con certificato.

Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di bloccare fino al 15 giungo 2020 il rilascio dei visti Schengen e dei visti nazionali ai cittadini di tutti gli Stati terzi. Queste misure sono tese a proteggere la popolazione in Svizzera e a salvaguardare il sistema sanitario.

Quali eccezioni si applicano alla chiusura della frontiera?

L’autorità cui compete il controllo ai confini vieta a tutte le persone di entrare in Svizzera, qualora non adempiano una delle seguenti condizioni:

A – hanno la cittadinanza svizzera;

B – dispongono di un documento di viaggio e di un titolo di soggiorno, segnatamente un permesso di soggiorno svizzero (permesso L / B / C / Ci), un permesso per frontalieri (permesso G), un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d’affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza oppure un’assicurazione di un permesso di dimora;

C – godono della libera circolazione delle persone, hanno un motivo professionale per entrare in Svizzera e sono in possesso di una conferma di notifica;

D – trasportano merci a scopi commerciali e sono in possesso di un bollettino di consegna delle merci;

E – si limitano soltanto a transitare per la Svizzera con l’intento e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese;

F – si trovano in una situazione di assoluta necessità, ad esempio in caso di decesso di un familiare stretto;

G – sono specialisti di grande importanza del settore sanitario.

Le persone in questione devono rendere credibile che soddisfano una delle summenzionate condizioni. La valutazione della necessità secondo la lettera f rientra nel margine d’apprezzamento dell’autorità cui compete il controllo al confine.

 

Domande concernenti l’uscita e il transito

Chi è domiciliato in Svizzera può ancora recarsi all’estero e poi rientrare in Svizzera?

L’entrata negli Stati limitrofi rientra nella sfera di competenza delle autorità estere. La Svizzera non impedisca a nessuno di uscire dal nostro Paese. Tuttavia, chi intende rientrare in Svizzera deve presentare i seguenti documenti:

 – una carta d’identità o un passaporto svizzeri

 – in quanto stranieri, uno dei documenti menzionati sopra alla domanda 2: eccezioni alla chiusura della frontiera

È ancora possibile transitare per la Svizzera da nord a sud e da ovest a est?

Il transito non è vietato – eccetto se vi è motivo di pensare che dopo il transito non sia più possibile uscire nuovamente dalla Svizzera, ad esempio per le disposizioni in materia d’entrata del Paese di destinazione.

Per tutte le altre domande e risposte, consultare la pagina della  Segreteria di Stato della migrazione – SEM (Controlli alla frontiera)