NOVITA’ RELATIVE ALLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI BAMBINI NATI ALL’ESTERO
Il decreto-legge 28 marzo 2025 n. 36 con il quale sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento della cittadinanza, è stato convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, entrata in vigore il 24 maggio 2025.
Tale nuova disciplina normativa ha un impatto sulle domande di trascrizione degli atti di nascita/agli atti di nascita pervenute/i a questo ufficio dopo le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (farà fede la data di protocollazione in entrata o altra data risultante dai canali postali che tracciano data e ora di spedizione).
La nuova legge stabilisce che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana.
Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni, per le quali si applica la legge precedente:
- se lo stato di cittadino è stato riconosciuto o l’interessato ha ricevuto comunicazione di appuntamento per la presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025;
- se lo stato di cittadino è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025;
- se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
- se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Pertanto, per i minori nati all’estero gli elementi centrali di cui tener conto, da verificare e documentare sono i seguenti:
- se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
- se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Quindi, non acquista la cittadinanza italiana chi è nato all’estero (anche per chi ha la data di nascita anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto del 28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza a meno che:
- uno dei genitori (anche adottante) o dei nonni possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana. A dimostrazione di ciò il genitore del minore deve presentare copia di certificat d’etablissement;
- se uno dei genitori (anche adottante) ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. La residenza in Italia dovrà essere continuativa e dovrà essere maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore.
Per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita è obbligatorio presentare il modulo scaricabile da qui (download) e tutta la documentazione indicata nel modulo.