{"id":6550,"date":"2025-11-06T14:13:00","date_gmt":"2025-11-06T12:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/?page_id=6550"},"modified":"2026-03-12T12:30:20","modified_gmt":"2026-03-12T10:30:20","slug":"6550-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/6550-2\/","title":{"rendered":"Cittadinanza iure sanguinis \u2013 NUOVA DISCIPLINA"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">LINK<\/a><\/p>\n<p>ATTENZIONE! Tale procedura \u00e8 dedicata ai\u00a0<strong>richiedenti maggiorenni<\/strong>\u00a0che intendono acquistare la cittadinanza italiana\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>; per la registrazione dei minori si prega di visionare la sezione dedicata dell\u2019Ufficio Stato Civile \u2013 Nascita | <a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/\">LINK<\/a><\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<p><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/p>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<p><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/p>\n<p><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/p>\n<p><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/p>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul>\n<li>Consegnate allo sportello dell\u2019Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;<\/li>\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p>Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>Si informa che le richieste di cittadinanza vanno inoltrate esclusivamente per posta raccomandata all\u2019 Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale, corredate dalla documentazione richiesta, dalla prova dell\u2019 avvenuto pagamento dei diritti amministrativi e dall\u2019 istanza (scaricabile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/cittad_istanza_riconoscim_discendenza_ver_20250918.pdf\">LINK<\/a>) debitamente compilata e firmata dal richiedente.<\/p>\n<p>L\u2019 istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis \u00e8 soggetta al pagamento di una tariffa consolare,\u00a0<strong>indipendentemente dall\u2019esito della pratica e non \u00e8 quindi rimborsabile<\/strong>. La tariffa \u00e8 di 600 euro e\u00a0<u>deve obbligatoriamente essere pagata in franchi svizzeri<\/u>\u00a0secondo\u00a0<strong>l\u2019articolo 7b del nostro tariffario<\/strong>\u00a0(<a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/tariffe-consolari\/\">LINK<\/a>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il pagamento deve essere effettuato con BONIFICO BANCARIO intestato al Consolato Generale d\u2019Italia a Ginevra avente le seguenti coordinate bancarie:<\/p>\n<ul>\n<li>IBAN: CH57 0900 0000 1241 5359 1<\/li>\n<li>Beneficiario: Consolato Generale d\u2019Italia \u2013 1206 Ginevra<\/li>\n<li>Causale: Diritti per trattamento domanda di riconoscimento cittadinanza persona maggiorenne (art. 7 bis del tariffario) + NOME e COGNOME del richiedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<p>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/p>\n<ol>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi:\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non verranno restituiti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0legge\u00a023 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la\u00a0legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente LINK ATTENZIONE! 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