{"id":6550,"date":"2025-11-06T14:13:00","date_gmt":"2025-11-06T12:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/?page_id=6550"},"modified":"2026-05-05T10:35:16","modified_gmt":"2026-05-05T08:35:16","slug":"6550-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/6550-2\/","title":{"rendered":"Cittadinanza iure sanguinis \u2013 NUOVA DISCIPLINA"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile nel sito: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig\">LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 \u2013 Normattiva<\/a>.<\/p>\n<p>ATTENZIONE! Tale procedura \u00e8 dedicata ai richiedenti <strong><u>maggiorenni<\/u><\/strong> che intendono avere riconosciuta la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>; per la registrazione dei minori si prega di visionare la sezione dedicata dell\u2019Ufficio Stato Civile \u2013 Nascita <a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/\">https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/<\/a><\/p>\n<p>Ai sensi della nuova normativa, \u00e8 possibile riconoscere la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em> alle persone maggiorenni unicamente se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p><strong><em>&#8211; un ascendente di primo o di secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, <u>esclusivamente<\/u> la cittadinanza italiana (CASO 1);<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>&#8211; un genitore \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio (CASO 2). <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Se una delle due condizioni \u00e8 soddisfatta e se non vi sono interruzioni nella trasmissione della cittadinanza italiana causate da naturalizzazioni spontanee dei nonni o genitori italiani, seguire le seguenti istruzioni.<\/p>\n<h4><strong>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA<\/strong><\/h4>\n<h5>CASO 1<\/h5>\n<ol>\n<li>Istanza scaricabile al presente <a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/cittad_istanza_riconoscim_discendenza_ver_20250918.pdf\">link<\/a>\u00a0debitamente compilata e firmata dal richiedente;<\/li>\n<li>prova dell\u2019avvenuto pagamento dei diritti amministrativi secondo l\u2019 art. 7b del tariffario (<a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/tariffe-consolari\/\">LINK<\/a>)<\/li>\n<\/ol>\n<p>NB: il pagamento deve essere effettuato IN FRANCHI SVIZZERI con BONIFICO BANCARIO intestato al Consolato Generale d\u2019Italia a Ginevra avente le seguenti coordinate bancarie:<\/p>\n<ul>\n<li>IBAN: CH57 0900 0000 1241 5359 1<\/li>\n<li>Beneficiario: Consolato Generale d\u2019Italia \u2013 1206 Ginevra<\/li>\n<li>Causale: Diritti per trattamento domanda di riconoscimento cittadinanza persona maggiorenne (art. 7 bis del tariffario) + NOME e COGNOME del richiedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il pagamento \u00e8 <strong>indipendente dall\u2019esito della pratica e non \u00e8 rimborsabile<\/strong>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>ORIGINALE E NON UNA COPIA dell\u2019estratto dell\u2019atto di nascita internazionale plurilingue CIEC del richiedente (se nato in Svizzera) oppure Atto di nascita su modello nazionale ma legalizzato con Apostille della Convenzione dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961 e munito di traduzione. La firma del traduttore deve anch\u2019essa essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961;<\/li>\n<li>copia del documento di identit\u00e0 fronte \u2013 retro del richiedente in corso di validit\u00e0;<\/li>\n<li>certificato di residenza (attestation de domicile o di \u00e9tablissement) del\/la richiedente rilasciato da non pi\u00f9 di 6 mesi;<\/li>\n<li>per il genitore o nonno\/a esclusivamente cittadino\/a italiano\/a:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>copia del documento di identit\u00e0 italiano fronte \u2013 retro in corso di validit\u00e0:<\/li>\n<li>se residente in Svizzera, copia dell\u2019attestation d\u2019\u00e9tablissement o de domicile emessa da non pi\u00f9 di 6 mesi e copia fronte-retro del permesso di soggiorno;<\/li>\n<li>se residente in altro Paese, ovvero gi\u00e0 deceduto, copia dell\u2019atto integrale di nascita o estratto dell\u2019atto di nascita con annotazioni rilasciato dal Comune italiano e certificato negativo di cittadinanza rilasciato dal Paese estero di attuale residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<h5>CASO 2<\/h5>\n<ol>\n<li>Istanza scaricabile al presente <a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/cittad_istanza_riconoscim_discendenza_ver_20250918.pdf\">link<\/a> pdf debitamente compilata e firmata dal richiedente;<\/li>\n<li>prova dell\u2019avvenuto pagamento dei diritti amministrativi secondo l\u2019 art. 7b del tariffario (<a href=\"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/tariffe-consolari\/\">LINK<\/a>)<\/li>\n<\/ol>\n<p>NB: il pagamento deve essere effettuato IN FRANCHI SVIZZERI con BONIFICO BANCARIO intestato al Consolato Generale d\u2019Italia a Ginevra avente le seguenti coordinate bancarie:<\/p>\n<ul>\n<li>IBAN: CH57 0900 0000 1241 5359 1<\/li>\n<li>Beneficiario: Consolato Generale d\u2019Italia \u2013 1206 Ginevra<\/li>\n<li>Causale: Diritti per trattamento domanda di riconoscimento cittadinanza persona maggiorenne (art. 7 bis del tariffario) + NOME e COGNOME del richiedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il pagamento \u00e8 <strong>indipendente dall\u2019esito della pratica e non \u00e8 rimborsabile<\/strong>.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>ORIGINALE E NON UNA COPIA dell\u2019estratto dell\u2019atto di nascita internazionale plurilingue CIEC del richiedente (se nato in Svizzera) oppure Atto di nascita su modello nazionale ma legalizzato con Apostille della Convenzione dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961 e munito di traduzione. La firma del traduttore deve anch\u2019essa essere legalizzata con Apostille della Convenzione dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961;<\/li>\n<li>copia del documento di identit\u00e0 fronte \u2013 retro del richiedente in corso di validit\u00e0;<\/li>\n<li>certificato di residenza (attestation de domicile o di \u00e9tablissement) del\/la richiedente rilasciato da non pi\u00f9 di 6 mesi;<\/li>\n<li>certificato storico di residenza del genitore italiano per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi dopo l\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.<\/li>\n<\/ol>\n<p><u>I documenti originali richiesti non verranno restituiti.<\/u><\/p>\n<p><u>Il Consolato si riserva di richiedere ulteriore documentazione di supporto<\/u> (a titolo esemplificativo: certificati negativi di cittadinanza; attestazioni di rinuncia alla cittadinanza; certificati di non iscrizione alle liste elettorali).<\/p>\n<p>Si ricorda che \u00e8 obbligo del cittadino italiano tenere aggiornata la propria situazione anagrafica e di stato civile. Tutte le modifiche anagrafiche quali cambio indirizzo, trasferimento ad altra circoscrizione, matrimonio, divorzio, nascita di figli, naturalizzazione, ecc. devono essere comunicate a questo Consolato Generale entro 90 giorni.<\/p>\n<h4><strong>PROCEDURA <\/strong><\/h4>\n<p>Le richieste di cittadinanza vanno inoltrate esclusivamente <u>per posta<\/u> all\u2019Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale (14, rue Charles-Galland \u2013 1206 Ginevra), corredate dalla documentazione richiesta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><strong>AVANZAMENTO DELLA PRATICA <\/strong><\/h4>\n<p>Le richieste vengono elaborate dal Consolato <u>in ordine di arrivo<\/u> presso l\u2019Ufficio Cittadinanza.<\/p>\n<p>La trattazione delle pratiche si articola nelle seguenti fasi:<\/p>\n<ol>\n<li>Il richiedente spedisce la documentazione al Consolato \u2013 Ufficio Cittadinanza;<\/li>\n<li>Il Consolato verifica la documentazione presentata ed esperisce eventuali controlli d\u2019ufficio, anche tramite i comuni italiani e la Autorit\u00e0 svizzere.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>NB:<\/strong> Le richieste ritenute incomplete saranno rifiutate con formale <strong>provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell\u2019art. 10 bis della Legge 241\/1990<\/strong>, a seguito del quale il richiedente avr\u00e0 10 giorni di tempo per fornire eventuali osservazioni o documentazione integrativa.<\/p>\n<ol>\n<li>Il Consolato trasmette la documentazione al Comune per la trascrizione, mettendo in copia il connazionale e conclude le operazioni di sua competenza;<\/li>\n<li>Il Comune registrer\u00e0 l\u2019atto nei propri registri anagrafici secondo le sue tempistiche di ufficio. In caso di rigetto, il Comune comunicher\u00e0 le motivazioni al Consolato tramite PEC, e il richiedente verr\u00e0 informato dell\u2019esito negativo dal Comune.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai sensi della vigente normativa, i tempi massimi di conclusione del procedimento sono fissati in <strong>36 mesi per le istanze presentate a partire dal 1\u00b0 gennaio 2026<\/strong>. Per le istanze presentate precedentemente il termine rimane fissato in <strong>730 giorni<\/strong> dalla data di presentazione della documentazione completa.<\/p>\n<p>La durata di trattazione della pratica dipender\u00e0 anche dai tempi di risposta da parte dei Comuni nel caso in cui si rendesse necessaria l\u2019attivit\u00e0 istruttoria da parte di questo Consolato Generale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 \u2013 Normattiva. ATTENZIONE! [&hellip;]","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"parent":96,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-6550","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6550"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6550\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7730,"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6550\/revisions\/7730"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/96"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consginevra.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}