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riconoscimento titoli di studio italiani in Svizzera

 

riconoscimento titoli di studio italiani in Svizzera

Il riconoscimento dei titoli di studio universitari italiani in Svizzera

 

Un accordo internazionale tra Italia e Svizzera - l‘Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario, firmato a Berna il 7 dicembre 2000 ed entrato  in vigore il 1° agosto 2001 - prevede che i titoli rilasciati da una istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell’altro Stato contraente. I laureati italiani possono quindi continuare i loro studi in Svizzera senza bisogno di attestazioni di equipollenza. I singoli Atenei conservano la facoltà di proporre all'iscritto eventuali integrazioni a livello di crediti univerrsitari e di singole discipline.

Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l’immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.

In particolare, su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l’accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l’ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.

Il titolo accademico italiano che consente l’ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l’ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria italiana o svizzera è autorizzato a fregiarsene nell’altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.



 


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