ADOZIONI INTERNAZIONALI
Ubaldo Oppi, Ritratto del pittore con la moglie, 1920
L'adozione internazionale è l'adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle autorità del suo Paese. L'adozione viene perciò fatta in quel Paese, davanti alle autorità e secondo le leggi nazionali ed internazionali ivi vigenti.
Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane ed internazionali. Diversamente l'adozione straniera non sarà ritenuta valida ed il minore non potrà nemmeno entrare nel nostro Paese. Per di più, in certi casi, l'inosservanza delle leggi sull'adozione costituisce un reato.
La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento su cui si basano le procedure per l’adozione internazionale: essa rappresenta una garanzia sia per i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli sia per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione. L'Italia ha aderito a questa convenzione ratificandola con la legge 476/1998, le cui norme hanno modificato la legge 184/1983.
L'Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).
Adozione da parte di coppie residenti in Italia
Per i vari passaggi della procedura adottiva, andare sul sito della Commissione Adozioni Internazionali .
Adozione da parte di coppie italiane residenti all'estero
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n.184/1983). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma.
Come far riconoscere in Italia un'adozione internazionale effettuata secondo il diritto svizzero.
I cittadini italiani che risiedono in Svizzera possono adottare all'estero attraverso associazioni o enti di diritto svizzero. L'adozione così realizzata è perfettamente valida in Svizzera, e i minori adottati sono - in quanto figli di cittadini italiani - anch'essi cittadini italiani.
Per ottenere tale status, però, la sentenza di adozione straniera deve essere riconosciuta in Italia, ed i minori adottati iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero.
A tale scopo i genitori adottivi devono chiedere - attraverso il Consolato di Ginevra - il riconoscimento della sentenza straniera di adozione al Tribunale dei Minori competente per il Comune di residenza anagrafica in Italia, accompagnata dai seguenti documenti:
- la sentenza di adozione internazionale, in originale, munita di "Apostille" (o legalizzazione) apposta dalle autorità locali (ossia del luogo ove è avvenuta l'adozione).
- l'atto di nascita del minore adottato, in originale, munita di "Apostille" (o legalizzazione) apposta dalle autorità locali (ossia del luogo ove è avvenuta l'adozione), e di traduzione in lingua italiana.
- Se l'adozione è stata pronunciata anche in Svizzera, la sentenza di adozione, certificata conforme, munita di apostille e tradotta in italiano
- certificato di stato di famiglia rilasciato dalla competente Autorità elvetica
- copie dei documenti di identità di tutto il nucleo familiare in corso di validità
Per approfondimenti sulla trascrizione di atti/sentenze in Italia e loro traduzione seguire le indicazioni fornite al seguente link.
Il Consolato Generale provvederà a trasmettere gli atti al Tribunale italiano, ed informerà i genitori dell'avvenuta trascrizione.