CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONIUGI DI CITTADINI/E ITALIANI/E ex Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche ed integrazioni
PROCEDURA
La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio può essere presentata dal coniuge straniero di cittadina/o italiana/o, residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, o dopo un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. L’istante deve avere un permesso di soggiorno svizzero valido e il coniuge italiano deve essere registrato presso questo Consolato Generale (AIRE). In via eccezionale possono essere trattati anche casi relative a coniugi di funzionari internazionali in missione di lunga durata presso U.N. Ginevra o OOII equiparabili.
Dall'11 febbraio 2017 è possibile anche per le parti unite civilmente, ai sensi della legge 20/05/2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", presentare le richieste di cittadinanza italiana dopo tre anni dall’unione civile se residenti all’estero.
Altro requisite fondamentale è che fino alla concessione della cittadinanza italiana non deve intervenire scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o dell’unione civile, e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
ATTENZIONE con D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
La domanda di cittadinanza per matrimonio dovrà essere presentata dagli interessati esclusivamente on-line secondo la procedura informatica stabilita dal Ministero dell’Interno. Il/la richiedente si deve registrare sul portale:
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Dopo la registrazione il/la richiedente avrà la possibilità di compilare on-line il modulo MODELLO AE-Art.5.
Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana è di 48 MESI a partire dalla data di accettazione della domanda (Artt.2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 18 aprile 1994, n.362). Conclusasi favorevolmente l’istruttoria il Ministero dell’Interno predispone il Decreto di concessione della cittadinanza italiana, lo invia al Consolato che lo notifica all’interessato/a e si rende disponibile per il prescritto giuramento di fronte al Console.
Attenzione: nel modulo di registrazione vanno inseriti COGNOME – NOME - DATA DI NASCITA come indicati sull’atto di nascita. Le donne devono inserire il cognome da nubile e non da coniugate. Nel caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario cancellare la registrazione al portale, dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la funzione del menu’ “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare una nuova registrazione.
L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo ed allegare i documenti richiesti.
La domanda potrà essere accettata o rifiutata. In caso di accettazione della domanda l’utente riceverà una email dell’accoglimento della domanda. Successivamente sarà convocato per la consegna della domanda in formato cartaceo e dei documenti in orignale. In tale occasione sarà necessario anche pagare le percezioni consolari per l’autentica di firma in calce alla domanda e per la copia del passaporto straniero del/della richiedente.
In caso di rifiuto sarà inviata una comunicazione motivata. Sarà in ogni caso possibile ripresentare l’istanza di nuovo tenendo conto delle motivazioni del rifiuto.
Si invitano coloro che, avendo avviato una domanda di concessione di cittadinanza per matrimonio, dovessero cambiare indirizzo o trasferirisi in altro Paese di darne comunicazione agli Uffici anagrafe/AIRE e Cittadinanza di questo Consolato Generale.
AVVISO – MARCA DA BOLLO TELEMATICA
Dal 1 gennaio 2021 è necessario inserire sul portale gli estremi (i codici) della marca da bollo telematica da 16 euro.
Per i soli richiedenti residenti all'estero (per i quali è difficile procurarsi una marca da bollo telematica) si puo’ effettuare il pagamento di 16 € tramite codice IBAN della Banca d’Italia IT07Y0100003245348008120501 (con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico) e poi inserire nei campi del portale relativi alla marca da bollo, al posto dei codici, gli estremi (numero dell’operazione) del bonifico stesso.
La copia del bonifico (estratto bancario) dovrà essere presentata al momento della consegna degli originali dei documenti.
ELENCO DEI DOCUMENTI DA CARICARE SUL PORTALE ALI PER RICHIEDERE LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
I certificati non devono presentare discrepanze in relazione ai dati anagrafici del richiedente e del coniuge italiano.
1. Estratto integrale dell’atto di nascita, completo delle generalità dei genitori rilasciato dalle Autorità del Paese di nascita e relativa traduzione in italiano. Per la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea vale il certificato di nascita su modello internazionale plurilingue, che non richiede traduzione (verificare a questo link)
Questo certificato deve essere emesso non oltre 180 giorni prima della domanda.
2. Certificato penale rilasciato dal Paese di nascita e dagli altri eventuali Paesi di successive stabile residenza, compreso l’attuale (la Svizzera), dove l’interessato/a ha risieduto legalmente dopo i 14 anni di età e relative traduzioni in lingua italiana. Si informa che tali certificati hanno validità di 6 mesi e che il Certificato penale italiano NON è richiesto.
N.B. Il certificato penale svizzero deve essere richiesto su formulario plurilingue al: Département féderal de justice et de police – Office féderal de la justice – Berne. Non deve essere tradotto in italiano, deve essere firmato dal funzionario e recare l’Apostille.
Chi ha risieduto negli Stati Uniti dovrà fornire il Certificato Penale rilasciato dal Federal Bureau of Investigation, CJIS Division ( https://www.fbi.gov/ ) ed il Certificato Penale rilasciato dall’Ufficio Centrale della Polizia di ogni singolo Stato USA in cui dichiara di aver risieduto.
Questo certificato deve essere emesso non oltre180 giorni prima della domanda.
LEGALIZZAZIONI CERTIFICATI PENALI E DI NASCITA (SOLO SE NON RILASCIATI SU
FORMULARIO PLURILINGUE); LORO TRADUZIONE (NON NECESSARIA SE PLURILINGUE)
L'atto di nascita ed il/i certificato/i penale/i devono essere rilasciati dalle Autorità del Paese di nascita e anche (per il solo cert.
penale) degli eventuali altri Paesi di precedente stabile residenza, legalizzati presso le competenti Autorità locali, con Apostille (per i Paesi firmatari della Convenzione Aja 5 ottobre 1961).
Per i Paesi non aderenti alla Convenzione citata, la legalizzazione dell'atto di nascita e del certificato penale va chiesta alla Autorità
consolare italiana competente per il luogo di nascita. Per l' eventuale cert. penale in caso di residenza successiva in Paese diverso da quello di nascita, prima della residenza in Svizzera, la legalizzazione va chiesta al Consolato italiano competente.
Per una completa aggiornata panoramica di tutte le procedure di legalizzazione (apostille) ai fini della cittadinanza, in relazione al Paese che ha prodotto l'atto, suggeriamo di consultare http://www.prefettura.it/files/docs/1173/documenticittadinanza.pdf
Per poter essere accettata da questo Ufficio consolare la traduzione e legalizzazione della traduzione dalla lingua originale dell'atto DIRETTAMENTE all'italiano, puo' essere effettuata:
1) da un traduttore giurato, nel Paese che ha emesso l'atto; la traduzione puo' essere anche legalizzata dal Consolato italiano competente; Si consiglia una attenta consultazione dei siti dei Consolati o cancellerie consolari d’Italia di interesse.
2) da un traduttore giurato/professionale, in Svizzera, purchè alla fine della dichiarazione il traduttore la dichiari conforme all'originale
e purchè la legalizzazione della firma del traduttore, da parte del notaio, contenga esplicitamente l'indicazione che si tratta di traduttore giurato/professionale
3) dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti pubblici, che
possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all’indirizzo www.esteri.it/mae/it/servizi/imprese/rappresentanze-straniere (in questo caso, le firme del personale consolare estero devono avere la legalizzazione prefettizia.
4) da traduttore giurato di un Tribunale italiano o, sempre in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosce la lingua di origine dell’atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace (è bene comunque informarsi preventivamente nella cancelleria interessata sugli eventuali requisiti locali per il traduttore e per le forme della traduzione), senza ulteriori adempimenti.
3. Ricevuta del versamento di 250 euro, da effettuarsi a nome del/la richiedente secondo le seguenti modalità:
A. mediante bonifici esteri
SUL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA
- causale del versamento: contributo istanza di cittadinanza per matrimonio.
- Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020;
- Codice BIC/SWIFT di Poste italiane (Viale Europa, 175 – 00144 Roma) BPPIITRRXXX per bonifici esteri
B. tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti) - per operazioni Eurogiro: PIBPITRA
4. Documento di riconoscimento del richiedente (Passaporto) in corso di validità.
5. Permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità svizzere in corso di validità.
6. Estratto dell’atto di matrimonio da richiedere al Comune italiano dove è stato registrato il matrimonio (per i partner dello stesso sesso uniti civilmente: atto di unione civile da richiedere al Comune italiano dove è stato registrato).
La procedura per la registrazione del matrimonio/unione civile è disponibile nella pagina https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/i_servizi/per_i_cittadini/stato-civile/matrimonio-e-unione-civile.html
7. Certificazione comprovante la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del quadro comune di riferimento europeo.
La conoscenza della lingua italiana puo’ essere attestata da un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico (autocertificazione del possesso indicante gli estremi dell’atto) o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e dal Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale (copia autenticata).
In alternativa gli interessati possono produrre certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.
Al momento sono considerati enti certificatori i seguenti istituti:
- Università per stranieri di Siena (Certificazione CILS)
- Università per stranieri di Perugia (Certificato di conoscenza della lingua italiana - CELI)
- Società Dante Alighieri (Certficazione PLIDA)
Saranno pertanto considerate valide le certificazioni rilasciate da tali enti di livello non inferiore a B1
Per maggiori dettagli, clicca qui
Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana l’interessato/a dovrà presentarsi in Consolato per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle Sue leggi.
Per informazioni aggiuntive a quanto sopra riportato, scrivere al seguente indirizzo email: cittadinanza.ginevra@esteri.it