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Le monde du travail en Suisse

 

Le monde du travail en Suisse

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A. Libera circolazione e mercato del lavoro 

 

L'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) facilita ai cittadini dell'UE le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera. Il diritto alla libera circolazione delle persone è completato mediante disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi, sull'acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell'AELS.

 

 

L’ALC è entrato in vigore il 1° giugno 2002 nei confronti dei cittadini dei vecchi Stati dell'UE (UE-15) e dei cittadini degli Stati dell'AELS. Il 1° aprile 2006 è stato esteso ai dieci Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004 (UE-8; Cipro e Malta sono stati immediatamente integrati alla disciplina applicabile ai vecchi Stati dell'UE, che sono così diventati l'UE-17). L’8 febbraio 2009 gli elettori svizzeri hanno approvato il rinnovo dell’ALC e del Protocollo II di estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania. Dal 1° giugno 2009 l'ALC è applicabile anche a questi due nuovi Stati membri dell'UE (UE-2).

 

 

Da parecchi anni i cittadini dei vecchi Stati membri dell'UE nonché di Cipro e Malta (UE-17) come anche i cittadini dell'AELS beneficiano della libera circolazione completa delle persone. Dal 1° maggio 2011 i cittadini dell'UE-8 beneficiano del medesimo regime di libera circolazione completa applicabile così a tutti gli Stati dell'UE-25/AELS (UE-17 + UE-8 + AELS). I cittadini bulgari e rumeni continuano a soggiacere a determinate restrizioni al massimo fino al 31 maggio 2016.

 

 

Per saperne di più clicca il seguente link che rimanda alla pagina della Segreteria di Stato per le Migrazione.

 

 

INIZIATIVA CONTRO L'IMMIGRAZIONE DI MASSALink alla pagina delle Autorità Federali della Confederazione Svizzera. 


Attività lucrativa della durata massima di 3 mesi

I cittadini dell'UE/AELS e i lavoratori distaccati in Svizzera da imprese o società con sede in uno Stato dell’UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera di al massimo tre mesi o 90 giorni per anno civile non abbisognano più di un permesso. Essi sottostanno, tuttavia, all’obbligo di notifica. Clicca qui per ottenere ulteriori informazioni sulla procedura.


Sul sito ufficiale del Segretariato di Stato dell'Economia (www.seco.admin.ch, alla voce lavoro della sezione temi) sono disponibili tutte le informazioni sul diritto del lavoro e la protezione dei lavoratori in Svizzera (diritti e doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori, le basi legali e gli indirizzi utili). 

 

Per la Autorità cantonali competenti in materia di lavoro, clicca qui.


 

B. Le condizioni di lavoro e di salario



La Svizzera ha introdotto misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, con lo scopo di garantire il rispetto di condizioni lavorative e salariali, a tutela dei lavoratori. Tali misure prevedono che le imprese straniere che intendono operare nel mercato svizzero si conformino alle condizioni di lavoro vigenti in Svizzera.
www.distacco.ch è la piattaforma internet lanciata dalla SECO, contenente tutte le informazioni sul distacco di lavoratori e sulle misure di accompagnamento. La piattaforma offre validi strumenti tra cui una calcolatrice dei salari, con cui determinare in modo semplice i salari minimi.
www.distacco.ch (vedi anche www.detachement.ch  o www.entsendung.ch) è un portale internet ove le imprese straniere e nazionali possono ottenere tutte le informazioni sulle condizioni lavorative e salariali vigenti in Svizzera e nei singoli Cantoni. Esso offre un valido aiuto per i datori di lavoro che svolgono attività in Svizzera: gli imprenditori stranieri potranno sapere se è necessaria o meno un'autorizzazione per poter operare nel mercato svizzero, o se è sufficiente una notifica. Il portale informa anche sull'esito della procedura di notifica o sui salari minimi di obbligatorietà generale validi nei rami e Cantoni di interesse.





 

C. Rapporti di lavoro


In Svizzera i contratti collettivi sono diffusi solo in alcuni comparti produttivi e prevedono, tra l'altro, le condizioni minime d'impiego e le procedure da seguire per la soluzione delle controversie. In assenza di un contratto collettivo occorre far riferimento alla normativa sul lavoro ed alle retribuzioni prevalenti in loco nel settore di interesse. Al riguardo occorre rilevare che in Svizzera i datori di lavoro possono interrompere in qualsiasi momento il rapporto d'impiego con i propri dipendenti, fermo restando il preavviso previsto per legge, di durata variabile in funzione dell'anzianità di servizio dell'interessato. Per verificare se le condizioni del proprio contratto di lavoro sono corrette ed eque, è opportuno rivolgersi ad una organizzazione sindacale operante nel corrispondente ramo professionale.
I sindacati più diffusi sono i seguenti:

USS (Unione sindacale svizzera)
TRAVAM.Suisse
UNIA 
SYNA
OCST (Organizzazione cristiano sociale ticinese)



 

D. Formazione professionale


Per avere informazioni sulla legge sulla formazione professionale (LFPr) si può consultare il sito della Segreteria di Stato per la Formazione, Ricerca ed Innovazione




 

E. Riconoscimento dei titoli di studio professionali conseguiti all'estero.


Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione è diventato di fondamentale importanza il riconoscimento in Svizzera dei titoli di studio professionali rilasciati nei paesi UE. A tale riguardo occorre distinguere tra titoli accademici e titoli professionali.

• Titoli accademici 
In merito alla possibilità di esercitare un'attività professionale in Svizzera con un titolo universitario estero occorre rivolgersi alle autorità cantonali competenti in materia.

• Titoli professionali
In Svizzera la Segreteria di Stato per la Formazione, Ricerca ed Innovazione (SEFRI) è il centro di coordinamento (punto di contatto) al quale rivolgersi per domande di ordine generale in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali in Svizzera.

Per maggiori informazioni sulle sue competenze della SEFRI, le procedure e la documentazione necessaria si consiglia di consultare il sito  (clicca qui).


 

 



Per i dipendenti locali di missioni diplomatiche, per i congiunti di membri di missioni diplomatiche e di funzionari internazionali, e per i dipendenti di ONG, vedi anche il sito http://www.cagi.ch/fr/vie-pratique/travail/droit-suisse-du-travail.php, gestito dal Centre d'Accueil - Genève Internationale (CAGI) del Cantone e della Città di Ginevra.





 


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